Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine
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Art. 33 Controllo da parte dell’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione
Capoverso 2 lettera c: se un impianto a fune è conforme alle norme armonizzate, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti (art. 5 cpv. 2 LIFT). Per accertare la conformità ai requisiti essenziali, sono importanti in particolare l’analisi di sicurezza (art. 12 OITF), la base di progetto aggiornata e la convenzione d’utilizzazione ’’(all. 3 n. 2).
Art. 36 Trasformazioni e modifiche dopo il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio
Capoversi 1 e 3: Non occorre una nuova approvazione dei piani o una nuova autorizzazione per ogni trasformazione o modifica dell’impianto o del suo esercizio. Se sono contemplate dalle autorizzazioni rilasciate, le trasformazioni e le modifiche possono essere effettuate senza approvazione dei piani o autorizzazione d’esercizio. È inoltre possibile sostituire un componente con un altro dello stesso tipo (cfr. art. 37).
Di per sé, le modifiche d’esercizio non richiedono un’approvazione dei piani o un’autorizzazione, ad esempio nei casi in cui le tipologie d’esercizio rilevanti sono già contemplate dall’approvazione dei piani o dall’autorizzazione esistente. Se non lo sono, occorre appurare se la modifica è rilevante.
Una modifica è irrilevante se non lede diritti di terzi, non richiede modifiche costruttive e se l’attestato di sicurezza fornito in vista del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio resta valido anche dopo la modifica prevista.
Se la modifica prevede l’introduzione di corse notturne, può risultare necessario avviare una procedura di approvazione dei piani per tener conto della problematica legata al rumore.
Una modifica d’esercizio è considerata sostanziale se prevede in particolare:
a. il trasporto di persone con disabilità;
b. lo svolgimento di corse notturne;
c. il trasporto di merci pericolose;
d. altri tipi di trasporto (ad es. trasporto a valle);
e. altre tipologie di esercizio (ad es. servizio non presidiato);
f. trasporti speciali (ad es. trasporto di slitte, trottinette o mountainbike all’esterno del veicolo);
g. esercizio misto (ad es. sciatori e altri passeggeri).
Capoverso 2: il capoverso 3 stabilisce quando è necessaria una nuova approvazione dei piani o una nuova autorizzazione d’esercizio. L’UFT o l’autorità cantonale competente verifica in prima istanza, in qualità di autorità di rilascio, se questi requisiti sono soddisfatti.
Art. 37 Sostituzione di componenti dello stesso tipo
I componenti dell’impianto a fune rilevanti per la sicurezza possono essere componenti di sicurezza, sottosistemi o componenti infrastrutturali rilevanti per la sicurezza.
Se un componente è sostituito da uno identico per costruzione, occorre di regola soltanto dimostrare, mediante una dichiarazione di conformità, che anche il nuovo componente è stato fabbricato secondo le prescrizioni contenute nell’attestato di conformità o nel rapporto di perizia. Se però l’attestato o il rapporto non sono più validi per il nuovo componente (ad esempio perché sono scaduti), il richiedente è tenuto a fornirne uno nuovo. L’articolo 37 costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 36.
Ovviamente occorre anche documentare che il vecchio componente e quello nuovo sono dello stesso tipo.