Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine

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giormente di questi strumenti, visto che per il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio non sarà più necessario presentare un attestato di sicurezza aggiornato.

Sebbene sia possibile verificare l’osservanza della legislazione ambientale anche nell’ambito dei controlli d’esercizio, l’aggiunta della formulazione «controlli concernenti l’ambiente» permette di riconoscere quando un controllo serve esclusivamente alla verifica del rispetto delle prescrizioni rilevanti per la sicurezza e quando invece alla verifica del rispetto delle disposizioni ambientali. Ovviamente è possibile anche procedere a controlli combinati.

Gli audit devono servire principalmente a verificare l’organizzazione di sicurezza delle grandi imprese.

La formulazione «in casi motivati» significa che l’autorità può richiedere attestati e perizie supplementari se può motivare che quelli richiesti dall’ordinanza non sono sufficienti, ad esempio perché un evento fa emergere nuovi elementi che non erano stati considerati nella documentazione fornita.

Capoverso 3: in linea di massima nel quadro del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio la conformità di componenti e di sottosistemi rilevanti per la sicurezza dev’essere esaminata e attestata da un organismo di valutazione della conformità o da un perito, e non dall’autorità. Quest’ultima deve però intervenire in presenza di indizi concreti di non conformità.

Capoverso 4: per «autorità specializzate» si intendono quelle della Confederazione (UFAM) e del Cantone.

Art. 60 Misure

L’articolo 60 concretizza l’articolo 23 capoverso 3 LIFT.

Capoverso 1: vi sono indizi concreti che un impianto a fune possa mettere in pericolo l’incolumità delle persone se non è più conforme alle regole riconosciute della tecnica o se non è più sottoposto a regolare manutenzione. Questi indizi possono ovviamente derivare anche da nuove conoscenze, prima ancora che queste vengano integrate nelle regole riconosciute della tecnica.

A far sorgere pericoli per la sicurezza non è solo lo stato tecnico dell’impianto. Se l’impianto a fune non è gestito in condizioni di sicurezza, ad esempio senza un capotecnico in violazione dell’articolo 46 capoverso 2, l’autorità di vigilanza dev’essere autorizzata ad adottare le necessarie misure.

Poiché non ha il ruolo né di costruttore né di gestore dell’impianto, l’autorità di vigilanza dovrebbe evitare nel limite del possibile di prescrivere il modo in cui un rischio per la sicurezza va sanato. Dovrebbe piuttosto esigere che sia l’impresa di trasporto a fune a scegliere e proporre le misure adeguate (di regola il gestore dovrà chiedere il parere di un esperto esterno). Naturalmente può trattarsi anche di una serie di misure.

Capoverso 2: se le misure proposte non sono sufficienti, l’autorità di vigilanza lo segnala all’impresa e chiede a quest’ultima di presentare misure di più ampia portata. Se va considerata un’unica misura, l’autorità può rinunciare a chiedere all’impresa di presentarla.

Capoverso 3: la sospensione dell’autorizzazione d’esercizio rappresenta una possibilità meno severa rispetto alla revoca. È pronunciata quando il titolare non può ripristinare immediatamente la sicurezza ma è in grado di provare, nell’ambito dell’audizione, che i motivi di revoca hanno carattere transitorio e che la sicurezza dell’impianto e dell’esercizio può essere ripristinata in tempo utile.

Capoverso 4: l’obbligo di informare altre autorità di vigilanza sussiste solo se componenti dello stesso tipo possono rientrare anche nell’ambito di competenza di dette autorità. È il caso ad esempio per i sostegni tubolari.

Capoverso 5: le autorità di vigilanza possono gestire una banca dati concernente le misure adottate e i motivi che hanno portato alla loro adozione. La banca dati consentirebbe di garantire la parità di trattamento delle imprese di trasporto a fune e il coordinamento tra le autorià di vigilanza; potrebbe inoltre fungere da fonte di informazione per le imprese e i fabbricanti.