Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Capitolo 6: Disposizioni penali
Art. 69
Chi gestisce un impianto a fune senza disporre della concessione, dell’approvazione dei piani o dell’autorizzazione d’esercizio necessarie o in violazione di esse, è punito ai sensi dell’articolo 27 LIFT e dell’articolo 16 LTV.
Le lettere b-d garantiscono che la documentazione indispensabile per l’attività di vigilanza sia effettivamente conservata e presentata.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto in vigore
Art. 70 Abrogazione del diritto in vigore
L’ordinanza menzionata alla lettera e («ordinanza SUVA») va abrogata perché nel suo campo di applicazione si sovrappone al settore degli impianti a fune di competenza cantonale e perché contiene disposizioni tecniche superate che sarebbero in contraddizione con i requisiti tecnici uniformi stabiliti in questa sede per tutti gli impianti di trasporto a fune.
Art. 71 Modifica di altre ordinanze
A seguito della modifica dell’articolo 35 dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFT, per tutti i tipi di decisioni e prestazioni di servizio sono riscossi emolumenti secondo il tempo impiegato.
Non vengono invece riscossi emolumenti per i controlli dell’esercizio e gli audit che non sono stati oggetto di contestazioni o di decisioni.
Questo è, tra l’altro, la conseguenza del fatto che nella LIFT è stata stralciata la base legale per una tassa di vigilanza, nella convinzione che questa attività debba essere finanziata attraverso le imposte. La riscossione di un emolumento per controlli d’esercizio e audit che non sono oggetto di contestazioni avrebbe inoltre lo svantaggio di indurre l’impresa ispezionata a chiedersi perché proprio nel suo caso sia stato eseguito un controllo così lungo.
Sezione 2: Disposizioni transitorie
Art. 72 Impianti esistenti
Capoverso 1: per impianti esistenti si intendono gli impianti presenti al momento dell’entrata in vigore della nuova ordinanza sugli impianti a fune.
Come già stabilito nella LIFT, le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto vigente sono valide fino alla loro scadenza, a condizione che, ovviamente, l’autorizzazione d’esercizio non debba essere revocata prima.
Poiché esistono impianti di trasporto a fune con un’autorizzazione d’esercizio cantonale a tempo indeterminato, è necessario fissare un limite massimo per la durata di validità. Naturalmente anche queste autorizzazioni possono essere rinnovate.
Capoverso 2: il fatto che per il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio si rimandi all’articolo 38 non significa che per i nuovi impianti si debbano applicare automaticamente le disposizioni materiali in vigore, ma piuttosto che, in linea di massima, l’impianto a fune può continuare ad essere gestito conformemente all’autorizzazione iniziale finché è conforme alle regole della tecnica riconosciute e la sicurezza è garantita. Se però l’autorità di vigilanza stabilisce che l’impianto può mettere in pericolo la sicurezza delle persone o di beni materiali, adotta le misure necessarie secondo l’articolo 60. Nel caso singolo ciò può eventualmente comportare l’adeguamento a prescrizioni applicabili ai nuovi impianti.