Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine
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Capoverso 2: gli impianti a fune che necessitano di un’autorizzazione cantonale per il trasporto di persone non devono ledere gli interessi pubblici della Confederazione, in particolare non devono entrare in rilevante concorrenza con imprese di trasporto titolari di una concessione federale.
Gli interessi pubblici della Confederazione trovano riscontro soprattutto nella Costituzione federale, nelle leggi e ordinanze, ma anche nei piani settoriali e nelle strategie.
Art. 4b Obbligo di presentare il progetto
Di regola, un impianto accessorio può avere ripercussioni sulla sicurezza della costruzione e
dell’esercizio di un impianto a fune se si trova nel perimetro dell’impianto, accanto ad esso o nelle sue immediate vicinanze. Vanno considerati in particolare la sagoma di spazio libero, la statica e gli influssi elettromagnetici.
Art. 4c Costruzione simultanea
Se costruiti simultaneamente all’impianto a fune, gli impianti accessori che l’UFT può approvare d’intesa con l’autorità cantonale competente comprendono in particolare i parcheggi e gli impianti d’innevamento con le relative condotte, le piste e i relativi ampliamenti nonché i ristoranti in edifici non collegati all’impianto a fune.
Art. 5 Requisiti essenziali
Capoverso 1: i requisiti essenziali della direttiva CE sugli impianti di trasporto a fune sostituiscono, per i nuovi impianti, le prescrizioni in materia di costruzione finora contemplate dall’OITF.
Oltre ai requisiti essenziali, gli impianti di trasporto a fune devono però anche adempiere le altre disposizioni applicabili, ossia quelle in materia di pianificazione del territorio, protezione della natura e del paesaggio o protezione dell’ambiente, esigenza che risulta dall’articolo 9 capoverso 3 LITV.
Capoverso 2: se il DATEC stabilisce requisiti essenziali per gli impianti speciali, deve anche definire in che modo va comprovato l’adempimento dei requisiti. Deve inoltre stabilire in che misura i rapporti di perizia devono documentare il rispetto dei requisiti essenziali e quali sono i compiti degli organismi di valutazione della conformità (organismi notificati).
Art. 6 Prescrizioni complementari del DATEC
La direttiva CE sugli impianti a fune prevede, unicamente per i componenti di sicurezza e i sottosistemi, che la conformità ai requisiti essenziali sia attestata da un organismo notificato indipendente. Spetta pertanto ai singoli Stati decidere come garantire il funzionamento sicuro anche delle altre parti dell’impianto (infrastruttura) e delle interazioni tra sottosistemi e infrastruttura. A questo scopo il Dipartimento può emanare prescrizioni volte a concretizzare i requisiti essenziali nei settori
dell’infrastruttura e del sistema globale. Ad esempio, si potrebbero prescrivere le altezze dal suolo attualmente valide in Svizzera per evitare che in futuro si costruiscano impianti a fune con altezze dal suolo ancora maggiori.
Laddove tali disposizioni fossero applicate esclusivamente dai Cantoni, in particolare nel caso dei piccoli impianti a fune e delle sciovie, occorre trovare un’intesa con il servizio tecnico di controllo del CITS.
È necessario trovare un’intesa anche nel caso in cui tali disposizioni siano applicate in parte dalla Confederazione, in parte dai Cantoni. Se ciò non è possibile, il Dipartimento può comunque emanare prescrizioni in questo senso (esempio: altezze dal suolo per funivie a va e vieni).
Nota: norme tecniche