Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine
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Capoverso 1 lettera a: nell’esaminare la convenzione d’utilizzazione’’ la base progettuale il perito deve anche verificare se questi tengono conto delle conoscenze che risultano dagli altri documenti rilevanti per la costruzione dell’impianto, in particolare dalle perizie ambientali. Peraltro, anche dall’analisi della sicurezza possono risultare conoscenze rilevanti.
Non si tratta di definire i contenuti della convenzione d’utilizzazione ’’o della base progettuale, bensì di garantire che quando esaminano questi documenti i periti considerino le conoscenze che risultano dalle perizie sui fattori ambientali.
Poiché nell’ambito dell’approvazione dei piani l’UFT non può esaminare questi aspetti in modo sistematico e completo, spetta al richiedente farlo, al più tardi nell’ambito della procedura di autorizzazione d’esercizio, fornendo un rapporto di perizia. Nell’interesse del richiedente la perizia andrebbe tuttavia fornita già nell’ambito della domanda di approvazione dei piani, in modo da individuare ed evitare eventuali lacune prima della realizzazione dell’impianto.
Il capoverso 1 lettera a precisa che nel caso di trasformazioni e modifiche occorre considerare solo la parte nuova dell’impianto; la parte esistente va considerata nella misura in cui le modifiche possono influire sulla sua sicurezza.
Il capoverso 2 non è stato semplicemente stralciato bensì sostituito dall’articolo 68b.
Art. 30 Prova che l’impianto a fune è stato realizzato conformemente alle disposizioni e prova
dell’idoneità all’esercizio
Capoverso 1: per garantire la sicurezza dell’esercizio non basta che un impianto sia conforme alle disposizioni e sia realizzato conformemente alla decisione di approvazione dei piani. In particolare, occorre che siano soddisfatti anche i presupposti in materia di sicurezza, tra cui un’adeguata organizzazione operativa e prescrizioni d’esercizio e di manutenzione complete.
Capoverso 2: se in adempimento dell’obbligo di diligenza (art. 18 LIFT) il richiedente dichiara che l’impianto nella sua interezza è stato realizzato conformemente alle disposizioni e può essere gestito in sicurezza, può allegare alla sua dichiarazione quelle del costruttore, che servono da convalida. Non si tratta però di un obbligo: il richiedente può presentare una dichiarazione di conformità sotto la sua personale responsabilità.
Se, com’è generalmente il caso, alla costruzione dell’impianto partecipano vari costruttori, le loro dichiarazioni concernono unicamente la parte di loro competenza e i punti di contatto con l’impianto. La responsabilità per gli aspetti operativi e per il fatto che le dichiarazioni dei costruttori nel loro complesso devono coprire l’intero l’impianto compete tuttavia, secondo l’articolo 18 LITF, al richiedente o al futuro titolare dell’autorizzazione d’esercizio.
Capoverso 3: la direttiva CE sugli impianti di trasporto a fune esige che per i componenti di sicurezza e i sottosistemi vengano fornite le dichiarazioni di conformità del fabbricante. Nel quadro della prova della realizzazione conforme alle disposizioni vanno ovviamente presentate solo le dichiarazioni che non sono già state fornite in precedenza.
Art. 31 Prima utilizzazione di componenti
L’articolo è stato stralciato in quanto le basi legali relative alla documentazione sulla vigilanza
sull’esercizio e sulla sorveglianza del mercato risultano dagli articoli 59-61 OITF.
Art. 32 Modifiche di progetto prima dell’autorizzazione d’esercizio
Ovviamente non occorre una nuova procedura di approvazione dei piani o una nuova procedura cantonale di autorizzazione per ogni minima modifica progettuale. Quando però la modifica cambia l’aspetto esterno dell’impianto, è generalmente necessario avviare una nuova procedura di approvazione dei piani per permettere a chi è legittimato a ricorrere di far valere i propri diritti.