Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 25 pagine

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Palette der kantonalen Tätigkeiten reicht von strengen Vollzugsmassnahmen bis hin zum Laisser-Faire-Prinzip. Die unterschiedliche Handhabung der Kantone führt zu Rechtsungleichheit."

L’ACCS e molti Cantoni hanno fondamentalmente respinto "die Schaffung einer separaten Verordnung zu Nahrungsergänzungsmitteln." Altrove si segue un principio di fusione, qui di suddivisione.

Una singola ordinanza sugli alimenti speciali faciliterebbe il lavoro sia degli organi esecutivi sia degli operatori del diritto. In questo caso non è obbligatorio attenersi alle disposizioni dell’UE.

Una discussione molto controversa ha riguardato l’elenco di piante che sono autorizzate negli integratori alimentari. Mentre i Cantoni di Ginevra e Vaud accolgono favorevolmente l’elenco, i privati sono del tutto contrari: "Dieser Artikel entspricht nicht der neuen gesetzlichen Definition von Lebensmitteln, da er in seinem Anhang ohne hinreichende Gründe absolut sichere Substanzen ausschliesst, von denen viele - je nach Fall - für die Gesundheit des Verbrauchers notwendig sein können. Daher verstösst er gegen die Artikel 5, 27 und 118 der Bundesverfassung." Swissmedic e l’USAV hanno frenato qualsiasi iniziativa economica e definito ogni commercializzazione di integratori alimentari una vendita illegale di medicamenti. Il Drogistenverband presenta un lungo elenco di piante che dovrebbero essere autorizzate e l’ACCS propone di trasporre l’elenco nell’ODOV e di disciplinare, a livello generale, in un articolo aggiuntivo le piante e le parti di piante o i preparati non ammessi nelle derrate alimentari.

Una discussione è scaturita a causa dei valori massimi delle vitamine e anche in questa ordinanza vi sono state questioni terminologiche controverse: Le "sostanze nutritive" devono essere definite diversamente rispetto a come lo sono nell’allegato 1 OID e la "razione giornaliera" deve essere sostituita con "dose giornaliera".

19 Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

Questa ordinanza solleva diverse domande. La FIAL ritiene che bisogna evitare che, abolendo il principio positivo, le derrate alimentari che prima era specificate siano ora considerate nuovi tipi di derrate alimentari. Il sistema di autorizzazione proposto si differenzia dall’attuale sistema di autorizzazione per nuovi tipi di derrate alimentari (attuali art. 5 e 6 ODerr). Un’autorizzazione sotto questa forma non sarebbe necessaria né fino ad oggi né in futuro per proteggere i consumatori in Svizzera. Alla luce di quanto sopra, ci si pone la domanda se in Svizzera è sensato istituire un’ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari in conformità con il modello UE. Una richiesta non dovrebbe essere necessaria per i nuovi tipi di derrate alimentari che possono essere immessi legalmente sul mercato secondo le prescrizioni dell’Unione europea determinanti per l’immissione in commercio.

Il laboratorio cantonale di Turgovia esprime lo stesso scetticismo: l’introduzione di un’ordinanza Novel Food dovrebbe essere sostanzialmente riesaminata. Dato che il regolamento Novel Food (CE) 258/97 non è incontestato nell’UE, è discutibile disciplinare i nuovi tipi di derrate alimentari in Svizzera in questa maniera dubbia. La disposizione della nuova LDerr che prescrive che una derrata alimentare deve essere sicura potrebbe assolutamente bastare come base per le valutazioni. Eventualmente un’ordinanza Novel Food potrebbe essere sensata esclusivamente per evitare che nell’UE derrate alimentari trattate come novel food non entrino nell’UE attraverso la Svizzera. Se questa è stata un’intenzione delle nuove disposizioni Novel Food, si potrebbe fare un rimando all’elenco dell’UE e definire le derrate alimentari ivi menzionate come eccezioni alla commercializzazione in Svizzera.

Per molti Cantoni e l’ACCS è decisivo che il livello di protezione della Svizzera sia lo stesso di quello dell’UE. "Die Bewilligung sollte nur erteilt werden, wenn das Lebensmittel gesundheitlich unbedenklich ist bzw. kein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellt und Art. 17 Bst. 2 Bst. a nLGV somit eingehalten wird. Dies hat der Gesuchsteller im Rahmen seiner Pflicht zur Selbstkontrolle aufzuzeigen."

È importante che per le derrate alimentari utilizzate finora in Svizzera la delimitazione della data non avvenga in concomitanza con il 15.5.1997, ovvero la prima entrata in vigore del regolamento Novel Food 285/97 dell’UE, bensì con l’entrata in vigore della nuova ODerr qui in Svizzera. Un gran numero di panetterie ritiene che le derrate alimentari autorizzate finora secondo il principio positivo ai sensi

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