Rapporto OPM

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 22 pagine

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legno è utilizzato per fabbricare un mobile, questo è un prodotto naturale trasformato che rientra nella categoria dei prodotti industriali.

Casi speciali:

• Il cuoio è un prodotto industriale ai sensi dell’articolo 48c LPM, perché si tratta di un prodotto naturale trasformato non alimentare. Questa soluzione può confondere i consumatori che potrebbero presumere che il «cuoio svizzero» sia fatto a partire da un animale «svizzero». Tuttavia, nella maggioranza dei casi, i consumatori non hanno a che fare con il cuoio in sé, ma con dei prodotti in cuoio (p.es. un paio di scarpe o una borsa) per cui l’indicazione «Svizzera» si riferisce al prodotto finito e corrisponde alle loro attese.

• Gli alimenti destinati agli animali non sono assoggettati all’articolo 48b LPM, perché la definizione della legge sulle derrate alimentari (LDerr)16 comprende unicamente gli alimenti destinati agli esseri umani. Si applica quindi l’articolo 48c LPM.

Cpv. 2: Per motivi legati alla trasparenza il capoverso 2 rinvia alla nuova ordinanza sull’utilizzo dell’indicazione di provenienza «Svizzera» per le derrate alimentari. Il rinvio ha l’obiettivo di ricordare all’utente che troverà precisazioni sulle derrate alimentari in quest’altra ordinanza.

Cpv. 3: Gli altri prodotti sono soprattutto prodotti industriali e artigianali che non sono né prodotti naturali (art. 48a LPM) né derrate alimentari (art. 48b LPM).

Cpv. 4: Il messaggio concernente il progetto «Swissness» (pag. 7482) precisa la definizione della nozione di «materie» di cui all’articolo 48c capoverso 3 lettera b LPM: «la nozione di materia prima deve essere interpretata in senso lato. La disposizione si applica alle materie prime in senso stretto ma anche ai componenti di un prodotto, come ad esempio i microchip». I microchip sono materie semilavorate e insieme a materie prime e materie ausiliarie costituiscono le cosiddette materie di un prodotto («Materialien»). Nella realtà attuale, fortemente basata sulla divisione del lavoro, la maggioranza delle aziende non produce i propri prodotti utilizzando materie prime, ma impiegando materie semilavorate e ausiliarie che acquista da terzi prima di trasformarle. Ammettendo un’interpretazione in senso lato della nozione di «materie prime» il legislatore vuole evitare di penalizzare i produttori che intendono produrre in Svizzera, ma che non vi trovano i componenti necessari, o di obbligarli a trasformare loro stessi le materie prime eventualmente disponibili in Svizzera.

Occorre cionondimeno evitare che questa interpretazione a largo raggio favorisca l’aggiramento delle condizioni per l’utilizzo della croce svizzera o di una designazione svizzera. Il rapporto tra le «materie che non provengono dalla Svizzera» e la «prestazione propria fornita in Svizzera nel quadro della produzione» deve situarsi a un livello ragionevole per il rispettivo settore (cfr. art. 52b Divieto di abuso).

Art. 52b Divieto di abuso

Il divieto di abuso è uno dei principi centrali del sistema giuridico svizzero (cfr. art. 2 del Codice civile17). Il principio è ripreso nell’OPM perché nel tentativo di elaborare delle regole «Swissness» che siano pragmatiche e sufficientemente flessibili per coprire tutte le situazioni economiche riscontrate nella pratica, ci si è resi conto che determinate disposizioni implicano un

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RS 817.0

17 RS 210