Rapporto OPM
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 22 pagine
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2. Indicazioni di provenienza regionali o locali
La legislazione «Swissness» protegge sia le indicazioni di provenienza che si riferiscono al territorio di un Paese (p.es. «Svizzera» o «Germania») sia le indicazioni che si riferiscono a zone interne (locali o regionali, p.es. «Lucerna», «Berner Oberland» ecc.). È un’«indicazione di provenienza» qualsivoglia riferimento diretto o indiretto alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, senza che siano esclusi dalla definizione determinati luoghi geografici (cfr. art. 47 cpv. 1 LPM che non è modificato dalla revisione).
3. Gamma di prodotti
Conformemente all’articolo 49a LPM le indicazioni di provenienza possono essere utilizzate nella pubblicità se tutti i prodotti e servizi pubblicizzati soddisfano i criteri relativi alla provenienza. Tutti i prodotti contrassegnati con l’indicazione «Svizzera» devono provenire dalla Svizzera. A titolo d’esempio, non basta che un unico prodotto di una gamma di cinque prodotti sia di provenienza svizzera per pubblicizzare l’intera gamma con l’indicazione «Svizzera».
Questo principio conosce un’eccezione: la provenienza di una derrata alimentare è valutata in funzione del flusso di merci in un anno (art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza sull’utilizzo dell’indicazione di provenienza «Svizzera» per le derrate alimentari).
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 52a In generale
I capoversi 1, 2 e 3 permettono di meglio definire il campo d’applicazione delle diverse categorie di prodotti (prodotti naturali, derrate alimentari e prodotti industriali). Sono inoltre definiti i termini «prodotti naturali» e «materie».
Cpv. 1: I prodotti di origine naturale comprendono sia le derrate alimentari sia altri prodotti come il legno e la pietra. Per differenziarli dalle derrate alimentari e dai prodotti industriali è decisivo il criterio della trasformazione. La nozione di «trasformazione» non è sempre facile da definire. Ad esempio, un frutto allo «stato grezzo» è un prodotto naturale (art. 48a lett. b LPM), anche se prima di raggiungere il consumatore deve essere raccolto, lavato, possibilmente trattato, imballato ecc. Queste operazioni non sono, tuttavia, considerate una «trasformazione» del prodotto. Se lo stesso frutto è utilizzato in uno yogurt, quest’ultimo è un prodotto naturale trasformato che rientra nella categoria delle derrate alimentari. Secondo il messaggio concernente il progetto «Swissness»14 (pag. 7476), un prodotto è un prodotto naturale trasformato se attraverso la trasformazione ha acquisito nuove proprietà essenziali. In merito si veda anche l’articolo 2 capoverso 1 lettera h dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso15 (ODerr) che definisce la nozione di trasformazione un cambiamento sostanziale del prodotto originario, per esempio mediante trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o combinazione di tali procedimenti; una derrata alimentare non è considerata trasformata se è divisa, separata, sezionata, affettata, disossata, tritata, scorticata, macinata, tagliata, pulita, selezionata, sgusciata, triturata, refrigerata, congelata, surgelata o scongelata. Questa definizione permette di circoscrivere ulteriormente la nozione di trasformazione senza, tuttavia, essere decisiva in tutti i casi. Effettivamente l’articolo 48a LPM deve essere interpretato indipendentemente dal diritto delle derrate alimentari, anche se questo svolge evidentemente un ruolo importante nel contesto. Quanto alla distinzione tra prodotti naturali e prodotti industriali un tronco d’albero abbattuto nel bosco è un prodotto naturale; se il
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Cfr. nota 7.
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