Rapporto OPM

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 22 pagine

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scopo di assicurare la parità di trattamento dei marchi svizzeri e delle registrazioni internazionali.

Lett. b: Il rinvio all’articolo 35 lettera d LPM consente d’invalidare una registrazione internazionale divenuta priva di fondamento a seguito della cancellazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica su cui si basa.

Quanto al rinvio all’articolo 35 lettera e LPM, la procedura di cancellazione per mancato uso può avere per oggetto anche una registrazione internazionale. In questo caso l’IPI comunica l’invalidazione all’OMPI.

Cpv. 2: Il capoverso 2 non subisce modifiche.

Capitolo 6a: Indicazioni di provenienza

Osservazioni preliminari:

1. Differenza tra indicazioni di provenienza geografica e indicazioni d’origine ai sensi del diritto doganale

Le indicazioni di provenienza geografica e le indicazioni d’origine ai sensi del diritto doganale sono spesso confuse ed è pertanto utile ribadire le differenze.

Le indicazioni di provenienza geografica soggiacciono al diritto in materia di contrassegni e sono rinvii diretti o indiretti alla provenienza geografica di prodotti o servizi. Le disposizioni sulla provenienza devono garantire che solo i prodotti che corrispondono a un determinato territorio geografico siano contrassegnati con l’indicazione di provenienza corrispondente. In qualità di disposizioni del diritto in materia di contrassegni le indicazioni di provenienza contribuiscono a tutelare i consumatori e favoriscono una concorrenza leale e non falsificata.

Le regole d’origine doganali sono invece tese all’attuazione di misure economiche esterne e di misure tariffarie doganali, quindi anche alla definizione delle tariffe doganali. Le prove o i certificati d’origine confermano che un prodotto è stato interamente prodotto o «sufficientemente trasformato» in un determinato Paese. Si distingue tra origine preferenziale e origine non preferenziale. Le regole per determinare l’origine preferenziale dei prodotti (in virtù degli accordi di libero scambio conclusi bilateralmente o sotto l’egida dell’AELS) e le regole per determinare l’origine non preferenziale dei prodotti (in virtù della relativa ordinanza del DEFR13) si applicano a prescindere dal diritto sulla protezione dei marchi.

In altri termini, non è escluso che un prodotto non possa essere venduto con l’indicazione «Made in Switzerland», benché soddisfi i criteri d’origine in virtù del diritto doganale. A titolo d’esempio, in virtù del dritto doganale il pesce di mare pescato con un peschereccio battente bandiera svizzera è considerato «interamente prodotto in Svizzera». Nel caso di un allineamento dei criteri determinanti per l’indicazione di provenienza «Svizzera» e delle regole d’origine doganali, un peschereccio panamense battente bandiera elvetica potrebbe contrassegnare il suo pescato proveniente dall’Oceano indiano con l’indicazione «Swiss Delice» o «Swiss Sea Food» e con la croce svizzera.

13 Ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR, RS 946.311).