Rapporto OPM
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Nel caso di una struttura holding (la società madre è una semplice società holding senza attività commerciale), la filiale domiciliata nello stesso Paese della società madre deve perlomeno fornire servizi del medesimo genere (= regime di gruppo).
• Eventuali condizioni supplementari (art. 49 cpv. 3 LPM)
La nozione di «eventuali condizioni supplementari» che «devono essere soddisfatte» affinché un’indicazione di provenienza possa essere utilizzata deve essere compresa come clausola generale. Essa consente di inglobare una moltitudine di eventuali requisiti supplementari possibilmente diversi secondo il Paese e il settore. Concretizzare questo tipo di condizioni supplementari a livello di ordinanza non è facile. È tuttavia possibile mettere in rilievo le condizioni particolari inerenti alle indicazioni di provenienza qualificate. A titolo d’esempio, nel settore bancario si potrebbe integrare il controllo statale, definito all’articolo 1 capoverso 4 LBCR35 in un’ordinanza di settore, quale condizione supplementare ai sensi dell’articolo 49 capoverso 3 LPM. Infine, all’articolo 49 capoverso 3 LPM in combinato disposto con l’articolo 50 capoverso 2 LPM è previsto uno strumento che consente ai settori di concretizzare le condizioni supplementari ragionevoli per il rispettivo settore a livello di ordinanza.
Sezione 4: Ordinanza di settore ai sensi dell’articolo 50 capoverso 2 LPM
Art. 52n
Cpv. 1: In virtù dell’articolo 50 capoverso 2 LPM il Consiglio federale può, in caso di domanda presentata da un settore economico sulla base di un avamprogetto, emanare delle ordinanze di settore che disciplinano l’uso delle indicazioni di provenienza svizzera per uno o più settori. L’ordinanza di settore non deve, tuttavia, servire abusivamente gli interessi specifici di una parte del settore. È al contrario fondamentale che una parte rappresentativa delle aziende del settore appoggi l’ordinanza. A questo scopo i settori saranno costretti, per giungere a una soluzione comune, a condurre discussioni preliminari a livello di settore. Una presa di contatto con i raggruppamenti minori del settore al fine di trovare una soluzione costruttiva e possibilmente consensuale è opportuna anche nel caso in cui un’associazione di grandi dimensioni soddisfa già le condizioni della rappresentatività. Un’ordinanza può essere elaborata da un’associazione o da più associazioni di categoria ed essere poi sottoposta al Consiglio federale. Le organizzazioni che presentano un progetto di ordinanza di settore devono rendere verosimile, in modo idoneo, di essere rappresentative delle aziende del settore interessato.
Cpv. 2: Le organizzazioni sono considerate rappresentative se rendono, ad esempio, verosimile che almeno il 60 per cento delle aziende attive nel settore sono favorevoli all’ordinanza di settore e che queste aziende impiegano almeno il 60 per cento del personale attivo nel settore interessato (in termini di unità equivalenti a tempo pieno). Questa percentuale corrisponde alle condizioni formulate all’articolo 5 capoverso 1bislettera b dell’ordinanza DOP/IGP36 quale valore soglia della rappresentatività.
Cpv. 3: Le aziende dei diversi settori possono essere raggruppate anche in funzione di criteri che definiscono il rispettivo settore, come la qualità dei prodotti o il segmento di prezzo. Anche per i gruppi così formati deve essere reso verosimile il consenso qualificato dei membri. Anche la distribuzione geografica delle aziende di un settore può essere rilevante. Queste condizioni supplementari possono essere proposte dalle associazioni di settore stesse. La decisione finale
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Legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR, RS 952.0).
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