Rapporto OPM

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 22 pagine

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4. Ripercussioni

Come già ampiamente spiegato nell’analisi d’impatto della regolamentazione elaborata per il messaggio concernente il progetto «Swissness» (pagg. 7535 segg.)38, la revisione mira anzitutto a concretizzare diverse possibilità finalizzate a impedire agli opportunisti di utilizzare il marchio «Made in Switzerland»39. La reputazione veicolata da questo tipo d’indicazione di provenienza genera un valore aggiunto considerevole, in particolare per i prodotti tipicamente svizzeri. Questo valore aggiunto, che si vuole preservare a lungo termine, è pari all’uno per cento del prodotto interno lordo svizzero.

L’ordinanza ha lo scopo di agevolare le aziende interessate nell’attuazione delle disposizioni previste dalla legge e di fornire loro delle linee direttrici affidabili.

4.1 Finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione

Come emerge dal messaggio concernente il progetto «Swissness», l’IPI si assumerà l’onere comportato dalle nuove disposizioni (in particolare relativi alla gestione del nuovo registro delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli e alla procedura d’esame e di registrazione dei nuovi marchi geografici). Poiché l’IPI è autonomo dal punto di vista economico-aziendale (cfr. art. 1 LIPI40), il progetto non ha ripercussioni sulle finanze della Confederazione.

L’unica eccezione è la precisazione, richiesta durante le discussioni parlamentari, delle condizioni di provenienza per le derrate alimentari per quanto concerne il tasso di autoapprovvigionamento (art. 48b cpv. 4 LPM). La concretizzazione è compito dell’UFAG che dispone delle competenze, dei dati e dell’esperienza necessari in ambito agricolo e delle derrate alimentari. È verosimile che l’attuazione dell’ordinanza comporterà per l’UFAG un onere supplementare che sarà a carico del rispettivo dipartimento.

4.2 Finanziarie e sull’effettivo del personale per i Comuni e i Cantoni

Anche in questo caso è possibile riferirsi al messaggio concernente il progetto «Swissness». Già oggi il perseguimento penale dell’uso di indicazioni di provenienza non pertinenti compete ai Cantoni. La precisazione delle disposizioni agevolerà il perseguimento penale da parte dei Cantoni. Ciò vale anche per i chimici cantonali che grazie alla nuova ordinanza nell’ambito delle derrate alimentari disporranno di criteri da attuare ben definiti. Anche in questo caso non sono previsti oneri supplementari.

4.3 Per l’economia

Rispetto al progetto proposto dal Consiglio federale, dalle discussioni parlamentari non sono emerse divergenze di rilievo (eccezioni: per il latte e i latticini la proporzione necessaria è del 100 per cento oppure è data la possibilità di includere i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte in modo uniforme nel calcolo teso a determinare la provenienza svizzera). Anche le possibili ripercussioni per l’economia rimangono dunque pressoché identi-

38

Cfr. nota 7.

39

Le regole del progetto «Swissness» coprono anche tutte le altre indicazioni di provenienza svizzera.

40

Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale,

RS 172.010.31).