Rapporto OPM
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 22 pagine
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Art. 17 Esame materiale
Cpv. 1: L’aggiunta della lettera e (art. 30 cpv. 2 lett. c–e LPM) è resa necessaria dall’introduzione del marchio geografico. Consente di respingere la domanda di registrazione se non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 27a segg. LPM.
Cpv. 2: Nel quadro del deposito di un marchio geografico per una denominazione viticola estera, occorre esaminare se questa soddisfi le condizioni specifiche fissate nella legislazione viticola. Secondo il messaggio7 (pag. 7466) l’ente pubblico estero (o il gruppo) richiedente deve rivolgersi all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) prima di deporre un marchio geografico. Nel quadro della procedura di registrazione l’IPI garantisce un contatto consultando l’UFAG a riguardo. L’UFAG verifica se la denominazione viticola estera soddisfa le condizioni fissate dalla legislazione viticola svizzera. Se l’UFAG constata che le condizioni sono soddisfatte, la procedura di registrazione del marchio può proseguire.
Cpv. 3: L’introduzione nel nuovo capoverso 2 ha reso necessario un adeguamento linguistico.
Sezione 2: Procedura di opposizione
Art. 23 cpv. 4 Diverse opposizioni, sospensione della decisione
Il capoverso 4 riguarda la sospensione della procedura di opposizione. Quest’ultima è sospesa se è al contempo stata aperta una procedura di cancellazione o una procedura civile che influisce sulla decisione di opposizione.
Sezione 2a: Procedura di cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio
Art. 24a Forma e contenuto della domanda
Il richiedente deve rendere verosimile il mancato uso del marchio (art. 35b cpv. 1 lett. a LPM). Deve quindi presentare i documenti probatori già al momento della domanda (lett. e). Le condizioni secondo cui è determinata la verosimiglianza del mancato uso varieranno in funzione dei fatti oggetto di valutazione. A titolo d’esempio, se il titolare di un marchio è stato cancellato dal registro di commercio a seguito di un fallimento, le esigenze in materia probatoria non saranno severe.
Art. 24b Recapito in Svizzera
Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la LPM e non ha né domicilio né sede in Svizzera in virtù dell’articolo 42 LPM deve designare un recapito in Svizzera.
Cpv. 1: Il capoverso 1 disciplina il caso in cui il depositante debba indicare un tale recapito. Se non lo fa entro il termine stabilito, l’IPI dichiara irricevibile la domanda di cancellazione.
Cpv. 2: Il capoverso 2 disciplina il caso in cui la controparte debba indicare un tale recapito. Se non adempie a tale obbligo, la controparte è esclusa dalla procedura e le decisioni successive sono notificate mediante pubblicazione nel Foglio federale conformemente all’articolo 36 PA8.
7 Messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (messaggio concernente il Progetto «Swissness»), FF 2009 7425. 8 Legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).