Rapporto OPM
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 22 pagine
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che. Nell’ordinanza sono, tuttavia, state introdotte alcune semplificazioni per quanto concerne il calcolo della percentuale di «svizzerità» necessaria (p.es eccezione per le materie ausiliarie). Si è inoltre espressamente rinunciato a disciplinare nel dettaglio i principi da adottare per effettuare tali calcoli. Le informazioni e gli esempi supplementari forniti nel presente rapporto esplicativo saranno un ausilio in più a disposizione delle aziende. In caso di contenzioso spetterà al giudice valutare se il principio del divieto di abuso è stato rispettato.
Grazie alla concretizzazione del regime «Swissness» orientata all’utente, un numero ancora maggiore di aziende, in particolare di PMI, sarà auspicabilmente incentivato a produrre nel rispetto delle condizioni definite nella nuova legislazione per potere così utilizzare il marchio «Made in Switzerland».
4.4 Per singoli gruppi sociali
Anche in questo caso rispetto all’analisi d’impatto della regolamentazione elaborata per il messaggio concernente il progetto «Swissness» non è cambiato molto. La concretizzazione relativamente aperta delle norme nell’ordinanza ha suscitato qualche dubbio circa la difficoltà, per i consumatori, di farsi rapidamente un’idea del reale contenuto di un prodotto in termini di provenienza svizzera. Tuttavia, rispetto alla situazione ben più confusa prima della revisione «Swissness», le nuove disposizioni relative alle condizioni obbligatorie applicabili sono un enorme passo in avanti. La libertà lasciata alle aziende bilancia largamente gli svantaggi in termini di informazioni dal lato dei consumatori.