Rapporto OPM
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 22 pagine
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elevato potenziale d’abuso, nella misura in cui i criteri relativi alla provenienza possono essere aggirati. Questa disposizione si rivolge in particolare ai tribunali chiamati a esprimersi nei casi concreti e alle aziende che scelgono di utilizzare un’indicazione di provenienza svizzera.
Questa clausola consente altresì di ribadire lo scopo della nuova legislazione di rafforzare la protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera alla luce dei numerosi abusi in questo ambito.
Il tenore di questa disposizione si ispira all’articolo 8 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione18 (OStrM).
Cpv. 1: I criteri relativi alla provenienza sono formulati in maniera volutamente generica, affinché siano applicabili a tutti i prodotti e servizi. Il principio del divieto d’abuso riguarda in particolare le disposizioni che regolano il calcolo del peso delle materie prime o dei costi di produzione, ma anche quelle che definiscono le eccezioni. Evidentemente gli abusi possono riguardare altre disposizioni come quelle tese a evitare gli inganni in relazione con le ragioni commerciali, a definire il territorio di provenienza svizzera nelle zone di frontiera o a definire il sito dell’amministrazione effettiva di un fornitore di servizi.
Cpv. 2: Il legislatore ha rinunciato a definire un principio contabile per il calcolo dei costi di produzione di un prodotto, consapevole del fatto che le aziende utilizzano principi diversi. Cionondimeno, sarebbe ad esempio abusivo approfittarne cambiando sistematicamente il principio per uno stesso prodotto o per una stessa gamma di prodotti allo scopo di racimolare parti di «provenienza svizzera».
Anche l’interpretazione del termine «materie prime» nel senso di «materie» può dare adito ad abusi (art. 52a cpv. 4 OPM). Questa interpretazione vicina alla prassi non deve, tuttavia, favorire l’aggiramento delle condizioni per l’utilizzo della croce svizzera o di una designazione svizzera. Al fine di prevenire eventuali abusi, il rapporto tra le «materie che non provengono dalla Svizzera» e la «prestazione propria fornita in Svizzera nel quadro della produzione» deve situarsi a un livello ragionevole per il rispettivo settore. In altri termini la prestazione propria fornita dal produttore finale deve essere sufficiente in relazione all’insieme del prodotto e in proporzione alle materie «estere». La prestazione propria può, ad esempio, comprendere materie che soddisfano i criteri che determinano la provenienza svizzera e/o i relativi costi di trasformazione realizzati in Svizzera (costi di processo). La semplice saldatura di cavi e spine acquistati all’estero non basta, ad esempio, per produrre «cavi svizzeri». Se i cavi sono invece acquistati da un produttore svizzero che li ha fabbricati nel rispetto dei criteri di utilizzazione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera e sono poi trasformati in Svizzera, la prestazione propria fornita in Svizzera è nettamente più elevata. Un altro caso di abuso dell’interpretazione molto lata della nozione di materie e materie prime sarebbe il mancato utilizzo di una materia semilavorata disponibile in Svizzera senza motivo valido (p.es. viti del colore «sbagliato») se il componente è rilevante per il funzionamento del prodotto.
Sezione 2: Indicazioni di provenienza per prodotti ai sensi dell’articolo 48c LPM, in particolare per prodotti industriali
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