Rapporto OPM

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 22 pagine

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pubblicazione di queste informazioni non è prevista nel registro online «Swissreg» (www.swissreg.ch), ma nella piattaforma «Assistenza all’esame» (https://ige.ch).

Sezione 2: Registro dei marchi

Art. 40 cpv. 2 lett. dbisContenuto del registro

L’aggiunta della lettera dbisnel capoverso 2 è determinata dall’introduzione del marchio geografico.

Capitolo 6: Registrazione internazionale dei marchi

Sezione 2: Effetto della registrazione internazionale in Svizzera

Art. 50a Procedura di cancellazione di una registrazione internazionale per

mancato uso del marchio

In virtù dell’articolo 35a capoverso 2 LPM una domanda di cancellazione per mancato uso può essere presentata alla fine del termine di attesa. L’articolo 50a disciplina le modalità di calcolo del termine di attesa per le registrazioni internazionali con effetto di protezione per la Svizzera. Il termine è calcolato diversamente se la registrazione internazionale è stata oggetto di un rifiuto di protezione in Svizzera. Qualora sia stato emesso un rifiuto provvisorio della protezione (per motivi di esclusione assoluti o relativi), il termine inizia a decorrere nel momento in cui la procedura è chiusa con decisione passata in giudicato. Se non è stato emesso alcun rifiuto della protezione, il termine inizia a decorre alla scadenza del termine per l’emissione di un rifiuto della protezione che è di 12 mesi se è applicato l’Accordo di Madrid9 (AM) o di 18 mesi se è applicato il Protocollo relativo all’Accordo di Madrid10 (PM). Se è stata emessa una dichiarazione di concessione della protezione, ad esempio se è stato chiesto un esame accelerato, il termine decorre dall’emissione della concessione. In merito si veda anche il messaggio concernente il progetto «Swissness»11, pag. 7498 seg.).

Art. 52 Rifiuto di protezione e invalidazione

Cpv. 1:

Lett. a: Sulla base di un marchio registrato in uno dei Paesi membri del sistema di Madrid (AM/PM) è possibile chiedere la protezione mediante l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI). Nel quadro di questo sistema il segretariato dell’OMPI si occupa dell’esame formale di tutte le registrazioni di base e della classificazione dei prodotti e servizi prima che la registrazione sia notificata al Paese designato nella domanda.

Analogamente agli uffici degli Stati Uniti, della Germania o dell’Unione europea, l’IPI deve poter emettere un rifiuto di protezione per un marchio internazionale con effetto di protezione per la Svizzera in base al solo motivo che l’indicazione dei prodotti e servizi è troppo vaga o insufficientemente precisa secondo le disposizioni nazionali svizzere (a prescindere dall’esame del segretariato dell’OMPI). Questa nuova possibilità dovrebbe consentire di escludere dalla protezione i marchi la cui classificazione è palesemente scorretta. Questa nuova prassi si fonda sull’eccezione dell’ordine pubblico prevista all’articolo 6quinquieslettera B numero 3 CUP12 e ha lo

9

Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 (AM,

RS 0.232.112.3).

10 Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (PM, RS 0.232.112.4). 11 Cfr. nota 7. 12 Cfr. nota 5.