Rapporto OPM
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 22 pagine
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di settore, di vagliare i dati specifici dei diversi settori. Sulla scorta delle loro conoscenze settoriali, questi ultimi potranno pubblicare e aggiornare (elettronicamente) le informazioni sulla disponibilità delle materie in Svizzera (liste positive e negative). Tali liste creano la presunzione che una determinata materia non sia disponibile in quantità sufficiente (ossia lo sia solo nella percentuale indicata), e i produttori possono farvi riferimento per giustificare l’uso dell’indicazione «Svizzera». Non è quindi indispensabile che l’informazione in merito alla disponibilità insufficiente di una materia prima sia ancorata in un’ordinanza di settore. La presunzione può essere confutata nel quadro di una procedura giudiziaria. Se del caso, le informazioni pubblicate dovranno essere modificate di conseguenza.
Per favorire la trasparenza del sistema, l’associazione di settore deve evidentemente rendere disponibili i dati a tutti, ad esempio pubblicandoli sul proprio sito Internet. È parimenti immaginabile che, nell’ambito di un’iniziativa privata, sia creata una piattaforma virtuale per uno o più settori. La piattaforma permetterebbe a chi si trova dal lato della domanda di pubblicare il proprio fabbisogno di materie «svizzere» e a chi si trova dal lato dell’offerta di proporre le materie disponibili. Affinché una piattaforma accessibile al pubblico e finalizzata alla trasparenza sia parificata alla pubblicazione di un settore, la disponibilità di una materia deve essere facilmente consultabile in un momento preciso, ma essere verificabile anche retroattivamente (p.es. da parte di un tribunale). L’attribuzione di una materia prima parzialmente disponibile in quantità insufficiente in Svizzera avviene in proporzione della sua disponibilità. Se nel calcolo dei costi di una materia è ripreso il tasso di disponibilità chiaramente pubblicato da un settore, si può presumere che il produttore abbia a ragione (o a torto) escluso una determinata materia.
Tale presunzione non esonera, tuttavia, il produttore da qualsivoglia responsabilità nell’uso di un’indicazione di provenienza. Se le informazioni fornite da un settore sono palesemente scorrette o si contraddicono, la presunzione può essere confutata e nuocere il produttore che vi ha fatto riferimento. È quindi nell’interesse dei settori interessati fornire dati affidabili e attualizzarli regolarmente. Questa possibilità supplementare riflette la volontà del legislatore di sfruttare il margine di manovra di cui dispone per un’attuazione semplice e conforme alle esigenze degli utenti.
Art. 52j Costi di fabbricazione
Cpv. 1: I costi di produzione comprendono i costi di ricerca e sviluppo, i costi delle materie e i costi di fabbricazione. I costi di fabbricazione comprendono i costi diretti di fabbricazione e i costi indiretti di fabbricazione.
Cpv. 2: I costi di fabbricazione comprendono in particolare i salari e i costi di fabbricazione legati ai salari, i costi di fabbricazione legati alle macchine e i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all’interno di un settore. Anche qui occorre distinguere i costi realizzati in Svizzera da quelli realizzati all’estero. I costi di fabbricazione sono direttamente attribuibili al prodotto se sono variabili o tramite una chiave se sono fissi. È parimenti possibile integrare nel calcolo i costi legati alla garanzia della qualità e alla certificazione, se queste due tappe si svolgono nel quadro di procedure prescritte per legge o disciplinate all’interno di un settore.
Se per il computo dei costi delle materie e dei costi di fabbricazione sono usati dati conformemente ai principi contabili nazionali o internazionali, tutte le cifre devono essere ottenute applicando lo stesso principio (si veda il commento dell’art. 52b OPM).