Rapporto OPM
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 22 pagine
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persona ha il centro delle sue attività professionali31. Anche qui occorre, tuttavia, prevedere un certo margine di manovra.
Al contrario di altre fonti legali non si parla qui di un unico sito amministrativo, ma di un sito amministrativo. Ciò risulta anche dall’articolo 49 LPM e consente la flessibilità auspicata32. Un’azienda attiva a livello mondiale potrà, infatti, indicare più siti amministrativi. Sono fatti salvi i casi di abuso. La limitazione (lett. b) alle «decisioni determinanti per la fornitura dei servizi» ha lo scopo di impedire che per stabilire la provenienza siano considerati settori che, pur essendo presenti nel Paese della designazione di provenienza in questione, non hanno alcun nesso con il servizio interessato. Di conseguenza, se un’azienda internazionale di servizi informatici colloca il proprio centro di competenza per la logistica e la sicurezza in Svizzera, non potrà utilizzare un’indicazione di provenienza svizzera per i servizi informatici che propone.
Le condizioni affinché sia soddisfatto il criterio del legame con il «sito dell’amministrazione effettiva» devono essere piuttosto severe. In caso di controversia, sarà il giudice a decidere se la gestione è effettivamente esercitata in Svizzera33. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 52m OPM, si presume che il luogo in questione sia il sito dell’amministrazione effettiva. Questa presunzione è confutabile.
Al fine di integrare la nuova disposizione nell’esame dei marchi, è introdotta una limitazione
della lista dei prodotti o dei servizi ai servizi originari del relativo luogo di provenienza,
analogamente a quanto già accade nell’esame dei marchi per le indicazioni di provenienza. La prassi di limitazione dell’IPI è in linea con la giurisprudenza costante del Tribunale federale34. Per utilizzare un marchio di servizio che contiene l’elemento «Svizzera», sia il titolare sia il licenziatario devono osservare le condizioni per l’utilizzo della croce svizzera o di una designazione svizzera. Se tale limitazione non è rispettata nell’uso del marchio, questo non solo è ingannevole per i servizi così proposti, ma comprometterebbe il diritto al marchio, comportando possibilmente la cancellazione del marchio per mancato uso. La variante della limitazione incentiva i titolari a usare il marchio in modo conforme al diritto.
• Regime di gruppo (art. 49 cpv. 2 LPM)
Le nuove disposizioni tengono parimenti conto delle diverse strutture aziendali. Una filiale o una succursale estera di una società madre svizzera può utilizzare l’indicazione di provenienza «Svizzera» se sono soddisfatti i seguenti criteri cumulativi:
1. la società madre ha sede in Svizzera;
2. la società madre o una sua filiale che essa controlla effettivamente e domiciliata nello stesso Paese ha un sito dell’amministrazione effettiva in Svizzera;
3. la filiale o la succursale estera fornisce servizi del medesimo genere.
Si garantisce così che la società madre, a sua volta operativa, esercita un controllo concreto sufficiente sui servizi forniti dalla filiale estera, poiché la fornitura di servizi di qualità scadente nuocerebbe anche alla sua reputazione.
31 Cfr. 82.072 Messaggio concernente una legge federale sul diritto internazionale privato (FF 1982 I 239) sulla nozione di stabile organizzazione delle persone fisiche. 32 Messaggio concernente il progetto «Swissness», pag. 7485, cfr. nota 7. 33 Messaggio concernente il progetto «Swissness», pag. 7485. 34 Direttive in materia di marchi dell'IPI, versione dell'1.7.2012, pag. 125, in particolare la nota 2094 con rinvio alle decisioni del Tribunale federale determinanti.