Rapporto OPM
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
In virtù della lettera a le materie semilavorate sono attribuite ai costi di produzione del prodotto finale in misura esattamente corrispondente ai costi di produzione realizzati in Svizzera che comprendono, a prescindere dal fatto che soddisfino i criteri per l’uso della designazione «Svizzera» o della croce svizzera24. A titolo d’esempio, se una materia semilavorata è svizzera al 40 per cento, tale percentuale sarebbe integrata nella parte dei costi di produzione svizzeri del prodotto finale, mentre la percentuale rimanente sarebbe considerata realizzata all’estero. Un possibile problema comportato da questo approccio potrebbe essere ottenere i relativi dati dai fornitori.
In virtù della lettera b una materia semilavorata che soddisfa i criteri per l’uso della designazione «Svizzera» è considerata in misura del 100 per cento nel calcolo per determinare la provenienza svizzera del prodotto finale, in caso contrario ne è invece esclusa (0 %).
Le aziende sono libere di scegliere come provare la necessaria quota di «svizzerità» dei loro prodotti. Tuttavia, è fondamentale che applichino la soluzione scelta per il calcolo della «svizzerità» di un prodotto con rigore, evitando di adottare metodi diversi. Lo scopo è garantire che, in caso di contenzioso, le aziende siano in grado di fornire al tribunale elementi che attestino l’osservanza delle disposizioni legali con l’applicazione di un metodo di calcolo unitario.
Cpv. 2: Si veda il commento dell’articolo 52e capoverso 2 OPM.
Art. 52h Attribuzione dei costi delle materie ausiliarie
Le materie ausiliarie (parti piccole come chiodi e viti, colle, prodotti di pulizia ecc.) influiscono in modo solo molto marginale sulle proprietà caratteristiche di un prodotto e sui suoi costi di produzione complessivi e in genere sono ripartite sui singoli prodotti con una chiave. A fini di semplificazione, nel computo della provenienza svizzera le materie ausiliarie possono essere sia completamente escluse sia considerate integralmente. Non è invece ammesso integrare unicamente le materie ausiliarie che soddisfano i criteri per l’uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera escludendo le altre. Le materie ausiliarie possono inoltre essere escluse solo se rivestono un’importanza veramente secondaria rispetto al prodotto complessivo (lett. a) e se influiscono solo marginalmente sui costi del prodotto complessivo (lett. b). È vero che le materie ausiliarie rivestono un’importanza secondaria per definizione. Tuttavia, questa doppia condizione, analogamente all’ambito delle derrate alimentari (art. 4 cpv. 5 dell’ordinanza sull’utilizzo dell’indicazione di provenienza «Svizzera» per le derrate alimentari), è indispensabile per sottolineare il carattere eccezionale della disposizione. Essa non deve in alcun caso favorire l’aggiramento della condizione del 60 per cento dei costi di produzione, ma piuttosto semplificare in modo pragmatico il calcolo dei costi.
Art. 52i Materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera
Questa disposizione introduce un sistema alternativo all’articolo 48c capoverso 3 lettera b LPM, affinché si possa tenere conto delle materie non disponibili in quantità sufficiente nel calcolo del 60 per cento dei costi di produzione.
A differenza del settore agricolo, nel settore industriale non esistono dati relativi alla disponibilità delle materie che permetterebbero alla Confederazione, nel quadro dell’esame di un’ordinanza
24 In merito cfr. in particolare Day, Stefan & Ludvigsen, Kai (2010): «Swissmade – oder doch nicht?», sic! 6/2010, pag. 482.