Rapporto OPM

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

in merito alle condizioni supplementari da applicare è presa dal Consiglio federale o dal Dipartimento competente. L’ordinanza di settore risultante è in qualsiasi caso vincolante per l’intero settore.

Per delimitare i diversi settori è disponibile la classificazione NOGA dell’Ufficio federale di statistica (UFS). Una volta definito con esattezza il settore è possibile individuare recapiti e grandezza di tutti i suoi membri grazie al registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UFS. La perizia Hulliger/Bill del 201337 fornisce informazioni complementari e propone metodi ottimizzati di dimostrazione statistica della rappresentatività.

Oltre alle prove numeriche è possibile presentare altri documenti che rendono verosimile la rappresentatività, che mostrino, ad esempio, come il settore è rappresentato in seno ai gruppi internazionali o nel quadro delle negoziazioni della Confederazione. Un’altra fonte d’informazione possono essere le ricerche indipendenti di terzi (p. es. studi, sondaggi, ecc.).

Capitolo 8: Intervento dell’Amministrazione delle dogane

Art. 55 cpv. 1 Domanda d’intervento

Questa disposizione concretizza l’articolo 71 LPM sulla domanda d’intervento dell’Amministrazione delle dogane. Poiché la disposizione è stata modificata, occorre tenerne conto anche nell’ordinanza.

Art. 56 cpv. 3 Ritenzione

Questo articolo rinvia all’articolo 72 capoverso 2 e 2bisLPM. L’articolo 2bisnon esiste più ed è stato sostituito dal capoverso 3. Un adeguamento si rende dunque necessario.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 60a Disposizione transitoria della modifica del…

La LPM non comprende disposizioni transitorie. Sotto il profilo giuridico non è dunque possibile prevedere un termine transitorio per continuare a produrre in virtù del diritto previgente dopo l’entrata in vigore della revisione di legge. Per tenere conto delle richieste avanzate da diversi operatori economici durante l’elaborazione dell’ordinanza, la regolamentazione «Swissness» entrerà in vigore in una data unica, ossia il 1° gennaio 2017. Il Consiglio federale deciderà verosimilmente in merito all’entrata in vigore nel 2015. Le aziende hanno dunque almeno un anno di tempo per conformarsi alle nuove disposizioni. È previsto un termine di due anni dall’entrata in vigore per immettere nel commercio le derrate alimentari e i prodotti industriali che adempiono le condizioni di provenienza valide prima della revisione in virtù del diritto previgente (termine di consumo delle scorte). La nuova regolamentazione «Swissness» inizierà a dispiegare pienamente i suoi effetti solo dal 1° gennaio 2019, ossia cinque anni e mezzo dopo l’adozione del progetto da parte del Parlamento (il 21 giugno 2013).

37 Cfr. Hulliger, Beat; Bill, Marc (2013): cfr. nota 4.