Rapporto OPM
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 22 pagine
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1. In generale
La revisione parziale dell’ordinanza del 23 dicembre 19921 sulla protezione dei marchi (OPM) precisa i punti seguenti:
• Criteri di provenienza svizzera (art. 47 segg. LPM2)
L’OPM include alcune precisazioni utili per determinare la provenienza svizzera di prodotti e servizi. Tali disposizioni riguardano in particolare i prodotti industriali (art. 48c LPM) e i servizi (art. 49 LPM). Alcuni articoli hanno un campo di applicazione più esteso e valgono per tutte le indicazioni di provenienza. Per le derrate alimentari (art. 48b LPM), che sono strettamente connesse con il settore agricolo, è stata elaborata un’ordinanza indipendente (cfr. allegato II).
Durante i lavori di elaborazione dell’ordinanza, il professore Thomas Rautenstrauch, direttore del «Center for Accounting & Controlling» presso la Hochschule für Wirtschaft Zürich ha condotto un primo studio3 sulla nozione di «costi di produzione» di cui all’articolo 48c LPM. Si tratta di una nozione economica fondamentale per determinare la provenienza di un prodotto industriale. Lo studio ha lo scopo di garantire che la nozione, così come è definita nell’ordinanza, rifletta correttamente la prassi economica. Un secondo studio4, realizzato dal professore Beat Hulliger, docente presso la Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), fornisce le basi per l’esame della rappresentatività di un’ordinanza di settore (cfr. art. 50 cpv. 2 LPM).
Le disposizioni che precisano la provenienza dei prodotti industriali sono state elaborate per aiutare le aziende nel computo della parte svizzera dei loro prodotti o servizi. La consultazione permetterà di valutare l’utilità di tali precisazioni. In mancanza di una regola specifica, starebbe esclusivamente ai tribunali pronunciarsi in merito.
• Procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso (art. 35 segg. LPM)
La procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso di fronte all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) è una nuova procedura semplificata introdotta su richiesta delle cerchie interessate. Prevede che chiunque possa presentare all’IPI una domanda di cancellazione totale o parziale di un marchio, se questo non è utilizzato per un periodo di cinque anni consecutivi. I dettagli relativi alla procedura sono regolati nell’OPM.
• Altri punti della revisione
- L’OPM ha subito diverse altre modifiche determinate dall’introduzione del marchio geografico, un nuovo strumento finalizzato in particolare ad agevolare l’attuazione della protezione delle indicazioni di provenienza all’estero. Va ricordato che in virtù della LPM un marchio geografico può essere registrato per una denominazione d’origine o un’indicazione geografica iscritta nel registro federale o una denominazione d’origine protetta da un Cantone (cfr. art. 27a LPM). Lo stesso vale per le indicazioni geografiche oggetto di un’ordinanza di settore (p.es. la vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi).
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RS 232.111
2 Legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM, RS 232.11). 3 Rautenstrauch, Thomas (2013), Gutachterliche Stellungnahme zu den Umsetzungsvorschlägen betreffend die Berechnung des notwendigen Anteils, der ein Produkt zu einem Schweizer Produkt macht. Zürich: Hochschule für Wirtschaft HWZ. 4 Hulliger, Beat; Bill, Marc (2013), Repräsentativität von Unternehmens-Gruppen als Vertreter von Branchen. Bericht im Auftrag des Instituts für Geistiges Eigentum. Arbeitsbericht der Hochschule für Wirtschaft FHNW Nr. 33. Olten: Fachhochschule Nordwestschweiz.