Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
l’articolo 8 capoverso 9, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale (lett. k). Tali deleghe sono conformi al rapporto del Consiglio federale sul governo d’impresa.
- Secondo l’articolo 8 capoverso 8 lettera g, il Consiglio dell’innovazione emana disposizioni d’esecuzione per determinati settori.
- Secondo l’articolo 23 capoverso 2 LPRI, il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi per i costi indiretti di ricerca. Questa disposizione corrisponde all’articolo 24 capoverso 3 LPRI, non ancora in vigore.
5.4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Gli impegni internazionali non sono toccati dal progetto.
5.5 Subordinazione al freno alle spese
La promozione delle nuove leve scientifiche introdotta con il progetto all’articolo 22 LPRI rappresenta un nuovo compito della Confederazione. Essa può comportare nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi e richiede pertanto, secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.
\ COO.2101.103.4.708284 27/27