Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 27 pagine

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l’articolo 24, che definisce i compiti della CTI in riferimento all’articolo 18. L’articolo 24 è sostituito da una disposizione sull’applicabilità della legge del 5 ottobre 199022 sui sussidi alla promozione dell’innovazione da parte di Innosuisse.

Il rinvio all’articolo 18 capoversi 1 e 2 nonché agli articoli19-24 LPRI comprende tutte le disposizioni che vi sono stabilite. Si applica quindi in particolare a Innosuisse l’articolo 19 capoverso 6, che prevede il rispetto dei principi dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica.

Per il resto, le modifiche della LPRI, in particolare l’articolo 22 sulla promozione delle nuove leve e la precisazione prevista all’articolo 21 sui provvedimenti di sostegno di cui all’articolo 20, sono presentate più avanti nel commento all’allegato dell’avamprogetto di legge.

Il capoverso 3 tiene conto delle disposizioni previste all’articolo 24 capoverso 4 in combinato disposto con l’articolo 28 capoverso 2 lettera c LPRI. Conformemente alla prassi attuale, l’Agenzia prende anche decisioni sulla concessione di sussidi a partner di ricerca svizzeri di progetti d’innovazione nel quadro dell’attuazione degli accordi internazionali. La disposizione è modificata nel senso che la competenza di Innosuisse di svolgere questo compito è retta dal diritto interno anziché dal diritto internazionale.

Il capoverso 4 corrisponde alle disposizioni dell’articolo 24 capoverso 6 LPRI.

La disposizione del capoverso 6 concretizza l’articolo 7 capoverso 3 LPRI, secondo cui il Consiglio federale può incaricare Innosuisse di realizzare programmi di promozione tematici.

Attraverso le sue disposizioni sul sistema di promozione della ricerca e dell’innovazione, sui principi che lo reggono e sulla pianificazione, il coordinamento e la cooperazione, la LPRI deve restare una legge quadro per il settore della promozione dell’innovazione. Nell’elenco degli organi di ricerca all’articolo 4 LPRI, Innosuisse figurerà al posto dell’attuale CTI (cfr. art. 26 sulla modifica di altri atti normativi). Nell’esercizio delle sue attività, Innosuisse tiene conto anche degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente fissati all’articolo 6 LPRI e, nelle sue attività di promozione, provvede a fornire un contributo alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all’occupazione in Svizzera.

Art. 4 Cooperazioni e partecipazione a soggetti giuridici

La possibilità per l’Agenzia di avviare cooperazioni con organizzazioni di promozione estere nell’ambito di progetti d’innovazione transfrontalieri si fonda sull’attuale disposizione dell’articolo 24 capoverso 5 LPRI che, come indicato nel commento all’articolo 3, sarà abrogata con il presente progetto. Questa disposizione conferisce a Innosuisse la competenza di concludere in modo autonomo convenzioni con servizi di promozione esteri. I partner esteri di tali convenzioni possono essere organizzazioni o organismi di promozione come le autorità statali. Quale istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, l’Agenzia può impegnarsi contrattualmente, di propria iniziativa e competenza, nel quadro di strumenti di promozione internazionali come gli ERA-NET23.

In base al capoverso 2 Innosuisse può partecipare esclusivamente a soggetti giuridici a scopo non lucrativo. Le partecipazioni autorizzate devono soddisfare le esigenze formulate per gli obiettivi strategici. Questa possibilità di partecipazione non costituisce un’opzione di delega di compiti a terzi.

Sezione 3 Organizzazione

Art. 5 Organi

Innosuisse disporrà degli organi usuali delle unità federali indipendenti, ossia il consiglio d’amministrazione (art. 6), la direzione (art. 7) e l’ufficio di revisione (art. 9). L’istituzione del Consiglio dell’innovazione (art. 8) quale organo supplementare deriva dalla missione di Innosuisse di promuovere l’eccellenza nel

22 RS 616.1

23 Cfr. nota 10. \ COO.2101.103.4.708284 15/27