Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 27 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

quadro dell’innovazione fondata sulla scienza. Il Consiglio dell’innovazione è dotato della competenza decisionale e rappresenta per l’Agenzia un organo chiave, centrale e indispensabile.

I compiti degli organi sono descritti separatamente agli articoli corrispondenti.

Art. 6 Consiglio d’amministrazione

Le disposizioni si basano essenzialmente sulla normativa usuale per gli istituti di diritto pubblico. Possono entrare a far parte del consiglio d’amministrazione solo persone in possesso di esperienza nel settore dell’innovazione (cpv. 1). Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione per un mandato che può essere rinnovato due volte. Non ne deriva tuttavia per i membri alcun diritto ad essere rieletti.

Il capoverso 2 prevede l’obbligo per i candidati di indicare le loro relazioni d’interesse.

Il capoverso 3 stabilisce che i membri sono tenuti ad adempiere i loro compiti con la massima diligenza.

Il rischio di conflitti d’interesse secondo il capoverso 4 può insorgere anche con il passaggio a un impiego nell’economia privata. Se necessario si può prevenire un tale rischio tramite apposite disposizioni contrattuali (ad es. termine d’attesa).

I membri che saranno nominati dal Consiglio federale nel consiglio d’amministrazione sono legati all’Agenzia da un rapporto di lavoro di diritto pubblico (cpv. 5). A titolo complementare si applicano le disposizioni del CO24 concernenti il mandato. I loro onorari e le altre disposizioni contrattuali si allineano all’articolo 6a della legge del 24 marzo 200025 sul personale federale (LPers) e sulla legislazione d’esecuzione che ne deriva, in particolare l’ordinanza del 19 dicembre 200326 sulla retribuzione dei quadri. Il contratto di lavoro può prevedere un termine d’attesa onde evitare conflitti d’interesse. L’informazione su questo aspetto è oggetto di un rapporto annuale sulla retribuzione dei quadri da presentare al Consiglio federale e alla Delegazione delle finanze delle Camere federali. L’ordinanza sulla retribuzione dei quadri contiene tra l’altro disposizioni sulla rappresentanza equilibrata delle lingue nazionali nel consiglio d’amministrazione. Fatto salvo l’articolo 6a, la LPers non si applica ai membri del consiglio d’amministrazione. Il Consiglio federale ha inoltre adottato disposizioni sulla rappresentanza dei sessi. I membri del consiglio d’amministrazione devono essere assicurati a una cassa di previdenza professionale se soddisfano le condizioni della legge federale del 25 giugno 198227 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).

Il consiglio d’amministrazione risponde nei confronti del Consiglio federale della compatibilità delle relazioni d’interesse contratte dai suoi membri dopo che sono stati nominati con la loro funzione presso Innosuisse. Il consiglio d’amministrazione è tenuto a sorvegliare e a valutare costantemente le relazioni d’interesse dei suoi membri. Se una relazione d’interesse è incompatibile con il mandato e ciò nonostante il membro persiste nel mantenerla, il consiglio d’amministrazione deve chiedere al Consiglio federale di revocare membro in questione (cpv. 6).

In base al capoverso 7 i membri sono tenuti al segreto d’ufficio. Il regolamento di organizzazione disciplinerà la possibilità di svincolare i membri dal segreto d’ufficio, in particolare nel caso in cui un membro sia chiamato a testimoniare nell’ambito di una procedura giudiziaria. I membri potranno esprimersi soltanto dopo avere ottenuto l’autorizzazione scritta di Innosuisse.

Il capoverso 8 stabilisce, da un lato, i compiti usuali di un consiglio d’amministrazione, fra cui ad esempio quello di emanare il regolamento di organizzazione nel quale definisce l’organizzazione degli organi. D’altro lato, questo capoverso precisa i compiti derivanti dalla missione e dall’organizzazione specifiche dell’Agenzia, fra cui quello di emanare un’ordinanza sui sussidi che definisce gli strumenti di promozione dell’Agenzia e le condizioni per la concessione dei sussidi (lett. e). Secondo la lettera h, la sua decisione

24 RS 220

25 RS 172.220.1

26 RS 172.220.12

27 RS 831.40 \ COO.2101.103.4.708284 16/27