Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 27 pagine

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Questa disposizione corrisponde all’articolo 24 capoverso 3. Come già indicato nella nota 21, questa regolamentazione non è ancora in vigore.

Art. 24 Applicabilità della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu)

Questo articolo stabilisce espressamente l’applicabilità della LSu per Innosuisse quale istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.

Art. 36 lett. c

In seguito alla trasformazione della CTI in un istituto di diritto pubblico, anziché un credito d’impegno è previsto un limite di spesa per la promozione dell’innovazione.

Art. 57a Disposizioni transitorie relative alla modifica del…..

I contratti dell’attuale CTI in corso con coach e mentori dell’innovazione al momento dell’entrata in vigore del progetto sono validi fino alla loro scadenza senza che i fornitori di prestazioni debbano sottoporsi alla procedura di selezione prevista. Al termine del loro contratto sono sottoposti alle nuove disposizioni previste all’articolo 21.

3 Ripercussioni della nuova legge

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto non comporta nuovi compiti per la Confederazione, tranne che per un’eccezione: solo il sostegno specifico delle nuove leve accademiche sotto forma di borse di studio nel settore dell’innovazione è legato a nuove spese. La pianificazione pluriennale 2017-2020 della CTI stima a 5,6 milioni di franchi le spese di promozione che ne deriveranno nei tre anni successivi all’entrata in vigore del progetto prevista nel 2018. Questo compito rientra quindi nel freno alle spese ed è precisato nel capitolo 5.5 del rapporto esplicativo.

Le spese d’esercizio dell’Agenzia saranno inferiori alle spese amministrative dell’attuale CTI visto che dall’integrazione di compiti trasversali (in particolare l’informatica) risulteranno guadagni di efficienza e il Consiglio dell’innovazione avrà un numero molto inferiore di membri rispetto all’attuale Commissione. Inoltre, i costi del pool di esperti verranno notevolmente ridotti poiché - analogamente a quanto avviene per il FNS - essi forniranno le loro valutazioni secondo il sistema di milizia. L’avamprogetto prevede che il Consiglio federale stabilisca il limite massimo delle spese amministrative dell’Agenzia nel quadro degli obiettivi strategici. In tal modo potrà gestire in modo semplice ed efficace, come nel caso del FNS, le spese funzionali della nuova agenzia.

Il processo di ristrutturazione vero proprio si svolgerà dopo l’entrata in vigore parziale della legge nel 2017 e dovrebbe concludersi con l’istituzione di tutti gli organi entro la fine del 2017. I costi legati a questa trasformazione saranno essenzialmente registrati nel 2016 e sono coperti dai crediti della CTI previsti nella pianificazione finanziaria in vigore.

A partire dal 2017 il personale che lavora per l’attuale CTI, così come una parte del personale della SEFRI (al più tardi a partire dal 2019), che assume oggi compiti legati alle attività internazionali in materia di promozione dell’innovazione o che fornisce prestazioni a favore della CTI, lascerà l’effettivo dell’Amministrazione federale e sarà assunto con nuovi contratti di lavoro dall’Agenzia resa giuridicamente autonoma. Le spese funzionali dell’Agenzia saranno presentate in modo trasparente nel messaggio ERI 2017-2020 e faranno parte del limite di spesa.

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