Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 27 pagine

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Secondo l’articolo 8 capoverso 4 LOGA il Consiglio federale controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate della Confederazione. Di conseguenza il Consiglio federale vigila su Innosuisse (cpv. 1). L’elenco delle possibilità di cui il Consiglio federale dispone per esercitare la vigilanza non è esaustivo (cpv. 2). Sono fatte salve le competenze legali del Controllo federale delle finanze e l’alta vigilanza del Parlamento.

Sezione 8 Prestazioni commerciali

Art. 25

Questa disposizione costituisce la base legale indispensabile per le attività commerciali di Innosuisse secondo l’articolo 41 LFC. La contabilità deve essere redatta in modo da presentare i costi e i ricavi di queste attività. Oltre alle imposte, gli obblighi di cui al capoverso 3 includono le norme in materia di lavoro, sicurezza e responsabilità. Innosuisse può fornire prestazioni commerciali solo se queste non compromettono l’adempimento dei suoi compiti. La fornitura di queste prestazioni non deve inoltre richiedere importanti risorse materiali o umane supplementari.

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 26 Modifica di altri atti normativi

Si rendono necessarie alcune modifiche di legge nella LPRI e nella legge federale del 30 settembre 201136 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Le modifiche sono disciplinate nell’allegato e commentate più avanti.

Art. 27 Istituzione di Innosuisse

Questo articolo contiene una serie di disposizioni che disciplinano la conversione in istituto di diritto pubblico.

Al momento stabilito, il Consiglio federale trasferirà all’Agenzia mediante un atto legale gli attivi e i passivi designati. Per tale motivo il capoverso 6 precisa che la legge sulle fusioni non è applicabile.

Art. 28 Trasferimento dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro sono trasferiti a Innosuisse in base alla legge. I collaboratori non dovranno essere licenziati e non ci sarà bisogno che Innosuisse li riassuma. Conformemente all’articolo 27 capoverso 3, i rapporti di lavoro sono trasferiti alla data fissata dal Consiglio federale (cpv. 1). Poiché Innosuisse ha una struttura organizzativa diversa dall’attuale CTI, il settore di attività e la funzione dei collaboratori possono cambiare (cpv. 2). Il capoverso 2 prevede invece una garanzia dei diritti acquisiti per quanto riguarda il salario dei collaboratori.

Art. 29 Datore di lavoro competente

Il capoverso 1 precisa che Innosuisse è il datore di lavoro competente, con tutti gli obblighi che ne derivano, per tutti i beneficiari di rendite di vecchiaia, d’invalidità e per i superstiti legati alla CTI. I beneficiari di rendite legati a Innosuisse sono affiliati alla stessa cassa di previdenza dei collaboratori attivi. Il capoverso 2 è una disposizione transitoria per i casi in cui l’incapacità al lavoro sia sopravvenuta prima dell’entrata in vigore del progetto ma la rendita d’invalidità inizia ad essere versata solo dopo questo termine.

Art. 30 Altre disposizioni transitorie

Questo articolo disciplina altre fattispecie rilevanti per quanto riguarda il diritto transitorio.

36 RS 414.20 \ COO.2101.103.4.708284 22/27