Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 27 pagine

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Il personale di Innosuisse è assicurato presso PUBLICA (cpv. 1). Per evitare di creare casse di previdenza troppo piccole, Innosuisse rimane nella Cassa di previdenza della Confederazione e non crea una propria cassa. Questa disposizione nella legge speciale impedisce che con l’entrata in vigore della legge venga automaticamente creata una nuova cassa pensioni che dovrebbe poi essere in seguito reintegrata nella Cassa pensioni della Confederazione (cpv. 2). I contributi di previdenza saranno fatturati separatamente da PUBLICA.

L’Agenzia è il datore di lavoro competente anche per i beneficiari di rendite dell’attuale segreteria della CTI (art. 29 cpv. 1).

Sezione 5 Finanziamento e finanze

Art. 12 Finanziamento

Questa disposizione elenca le fonti di finanziamento di Innosuisse e rinvia agli articoli che le precisano e alla legge del 5 ottobre 199034 sui sussidi (LSu), che si applica a Innosuisse in base al nuovo articolo 24 LPRI. Le restituzioni secondo la LSu sono necessarie in particolare qualora gli aiuti finanziari non siano stati utilizzati dai beneficiari.

Art. 13 Indennità della Confederazione

Le indennità servono a finanziare i compiti previsti all’articolo 3 e le spese d’esercizio che ne derivano. Esse rappresentano sussidi ai sensi della LSu. Questo articolo non rinvia all’articolo 4 capoverso 1 poiché i sussidi concessi a istituti di ricerca nell’ambito di progetti d’innovazione che si svolgono nel quadro di cooperazioni rientrano nella promozione secondo l’articolo 3 capoverso 2.

Art. 14 Mezzi finanziari di terzi

Innosuisse può in parte finanziarsi tramite mezzi finanziari di terzi, in particolare mediante i compensi per prestazioni commerciali e le liberalità di terzi. L’accettazione di mezzi finanziari di terzi non può limitare l’indipendenza di Innosuisse nell’adempimento dei suoi compiti.

Art. 15 Rapporto di gestione

Il rapporto di gestione è composto dal conto annuale e dalla relazione annuale. Entrambi devono essere verificati dall’ufficio di revisione.

Art. 16 Presentazione dei conti

Per garantire il consolidamento integrale secondo l’articolo 55 LFC devono essere ripresi i principi essenziali della contabilità previsti dalla LFC. Il Consiglio federale può emanare disposizioni che si discostano dalle norme stabilite dal consiglio d’amministrazione (cpv. 2 e 5).

Art. 17 Riserve

Innosuisse deve poter costituire riserve. Il Consiglio federale decide se destinare eventuali utili di Innosuisse alle riserve. Innosuisse può trarre guadagno dalle seguenti attività:

- quote non utilizzate delle indennità versate annualmente dalla Confederazione (art. 13);

- restituzioni secondo la LSu in seguito ai conteggi finali di progetti d’innovazione finanziati da Inno-

suisse o a progetti abbandonati;

- rimborsi in caso di sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca e partecipazione agli utili (art.

22);

- compensi per prestazioni commerciali di cui all’articolo 14 capoverso 2 lettera a;

- liberalità di terzi.

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