Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 27 pagine
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Art. 31 Referendum ed entrata in vigore
In base al capoverso 2 il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore. Affinché i lavori d’esecuzione, in particolare l’elaborazione degli atti d’esecuzione da parte degli organi competenti, possano essere effettuati prima dell’inizio dell’attività nella nuova forma giuridica, risulta necessaria un’entrata in vigore graduale.
Allegato (art. 26) Modifica di altri atti normativi
1. Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
Art. 4 cpv. 5 e art. 13 lett. g
Le disposizioni fanno ora riferimento a Innosuisse anziché alla CTI.
2. Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI)
Sostituzione di espressioni
In tutta la LPRI la denominazione «CTI» è sostituita con «Innosuisse».
Inoltre «Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione (CSSI)» è sostituito con «Consiglio svizzero della scienza (CSS)». Questa nuova designazione serve a evitare qualsiasi confusione con il Consiglio dell’innovazione di Innosuisse.
Art. 4 lett. b
Innosuisse è menzionata per esteso come organo di ricerca in sostituzione della CTI.
Art. 7 cpv. 1 lett. f e g
L’espressione «l’esercizio di Innosuisse» sostituisce «l’istituzione della CTI». Inoltre è stato effettuato un adeguamento redazionale.
Art. 16 cpv. 3
Innosuisse è ora menzionata espressamente nella normativa. Questa modifica precisa che le istituzioni di ricerca del settore pubblico possono ricevere sussidi dall’Agenzia alle condizioni stabilite all’articolo 16 capoverso 3 LPRI. Ciò vale sia per le unità dotate di personalità giuridica come METAS che per le istituzioni di ricerca del settore pubblico giuridicamente non autonome come l’istituto di virologia e d’immunoprofilassi (IVI) o la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM).
Il diritto delle istituzioni ricerca del settore pubblico annesse all’Amministrazione federale e i centri federali di ricerca (cfr. art. 17 cpv. 6) di richiedere e ricevere finanziamenti dall’Agenzia è in contrasto con l’articolo 3 LSu. Secondo questa legge quadro i sussidi, anche se sono accordati da unità scorporate della Confederazione, possono essere destinati in linea di principio soltanto a beneficiari estranei all’Amministrazione federale. I finanziamenti accordati da Innosuisse a progetti d’innovazione sono destinati unicamente al partner di ricerca. Il versamento di sussidi al partner economico è escluso, benché in definitiva sia quest’ultimo a usufruirne. Nel caso specifico deve pertanto essere possibile una deroga all’articolo 3 LSu. Questa eccezione non intacca tuttavia il principio secondo cui l’Amministrazione non può essere la beneficiaria di sussidi federali, per cui resta un caso isolato e non crea un precedente.
Art. 17 cpv. 6
\ COO.2101.103.4.708284 23/27