Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 27 pagine

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3.2 Ripercussioni per l’economia e la società

La Svizzera è attualmente ben posizionata come piazza dell’innovazione. La sua capacità innovativa beneficia di professionisti altamente qualificati e delle prestazioni di spicco della ricerca nazionale. Le imprese private attive in Svizzera e all’estero svolgono da anni un ruolo centrale nel finanziamento delle attività di R&S in Svizzera. La promozione dell’innovazione attuata dalla CTI svolge un ruolo di mediazione che facilita i processi d’apprendimento tra la formazione, la scienza e l’economia. Come hanno dimostrato diversi studi di valutazione, le imprese realizzano, attraverso i progetti d’innovazione sostenuti, prestazioni innovative di rilievo quali domande di brevetto, processi innovativi e aumenti del fatturato. Le imprese creano in tal modo posti di lavoro altamente qualificati e generano un valore aggiunto superiore alla media. In definitiva, i provvedimenti di promozione dell’innovazione contribuiscono in molti modi ad aumentare la capacità innovativa dell’economia svizzera37.

Ciò nonostante, le lacune organizzative dell’attuale CTI fanno temere un indebolimento del sistema di promozione a medio e lungo termine. La sua ottimizzazione garantirà anche in futuro una promozione efficace ed effettiva dell’innovazione. Si può presuppore che il buon funzionamento dell’agenzia di promozione avrà un effetto positivo sull’intera economia. Il presente avamprogetto di legge crea le condizioni strutturali necessarie per un’organizzazione di promozione trasparente ed efficace.

4 Programma di legislatura

L’avvio della riforma della CTI in adempimento della mozione Gutzwiller (11.4136) figura tra gli obiettivi del Consiglio federale per il 2015.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Il presente progetto si fonda sull’articolo 64 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.). Questa disposizione conferisce alla Confederazione la competenza di promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione.

5.2 Forma dell’atto

Il presente progetto prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). La competenza dell’Assemblea federale per quanto riguarda l’emanazione di atti normativi è sancita dall’articolo 163 capoverso 1 Cost. L’atto sottostà a referendum facoltativo.

5.3 Delega di competenze legislative

Il progetto contiene le seguenti deleghe di competenza per l’emanazione di disposizioni d’esecuzione:

- Secondo l’articolo 6 capoverso 8, il consiglio d’amministrazione emana il regolamento di organizzazione (lett. a), il regolamento sull’accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi (lett. d), l’ordinanza sui sussidi, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale (lett. e), l’ordinanza sul personale, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale (lett. f), il regolamento sugli onorari dei membri del Consiglio dell’innovazione e sull’indennizzo degli esperti secondo

37 Hotz-Hart und Rohner (2013): Wirkungen innovationspolitischer Fördermassnahmen in der Schweiz. Stand der Forschung, Synthese bestehender Evaluationsstudien und Empfehlungen für die zukünftige Ausgestaltung. Berna: SEFRI \ COO.2101.103.4.708284 26/27