Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 27 pagine
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2 Commento ai singoli articoli
Titolo, titolo abbreviato e abbreviazione
Il titolo della legge contiene la designazione dell’istituto, menzionato per esteso all’articolo 1 capoverso
6. La legge presenta inoltre un titolo abbreviato. Quest’ultimo si riferisce alla designazione abbreviata dell’istituto, Innosuisse, prevista all’articolo 1 capoverso 6. L’abbreviazione LASPI deriva invece dal titolo completo dell’atto normativo.
Sezione 1 Agenzia e obiettivo
Art. 1 Agenzia
Questa disposizione stabilisce la base legale per l’istituzione dell’Agenzia conferendole la forma di un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Questa forma giuridica corrisponde ai principi guida del rapporto sul governo d’impresa19 per le unità amministrative scorporate. L’Agenzia tiene una propria contabilità. In quanto parte dell’Amministrazione federale decentralizzata, la sua contabilità sarà considerata nella deliberazione sul consuntivo secondo il principio del consolidamento integrale (art. 55 cpv. 1 lett. c della legge federale del 7 ottobre 200520 sulle finanze della Confederazione).
Art. 2 Obiettivo
L’obiettivo fissato costituisce il fondamento per la descrizione dei compiti di Innosuisse. Insieme ai compiti descritti all’articolo 3 e alle altre disposizioni legali, questo obiettivo funge a sua volta da base per la formulazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale per un periodo di quattro anni.
Per raggiungere gli obiettivi fissati Innosuisse tiene conto in particolare dei principi e dei mandati enunciati all’articolo 6 LPRI.
Sezione 2 Compiti e collaborazione
Art. 3 Compiti
La LPRI in vigore designa l’attuale CTI quale organo della Confederazione incaricato di promuovere l’innovazione fondata sulla scienza in tutte le discipline presenti nei centri di ricerca universitari. Nel quadro della presente riforma organizzativa, questa funzione è trasferita a Innosuisse (cpv. 1).
I compiti di Innosuisse sono descritti ai capoversi 2-6. Il consiglio d’amministrazione li precisa nella sua ordinanza sui sussidi, che sottopone per approvazione al Consiglio federale (art. 6 cpv. 8 lett. e).
Il capoverso 2 rinvia ai compiti della Confederazione stabiliti nella LPRI e delegati a Innosuisse nel settore della promozione dell’innovazione. Questa delega di compiti richiede diverse modifiche della LPRI. Da un lato, all’articolo 18 è aggiunto un nuovo compito della Confederazione. In base a questa disposizione la Confederazione può sostenere le nuove leve nel settore dell’innovazione tramite borse di studio. Dall’altro, Innosuisse subentra alla Confederazione come istituto responsabile della promozione di progetti d’innovazione (art. 19) e dei provvedimenti di sostegno all’imprenditorialità, alla valorizzazione del sapere e al trasferimento di sapere e tecnologie (art. 20). L’articolo 21 sull’istituzione della CTI diventa superfluo ed è sostituito da una disposizione che precisa i provvedimenti di sostegno di cui all’articolo 20. L’articolo 22 affida Innosuisse il nuovo compito di promuovere le nuove leve nel settore dell’innovazione. L’articolo 23 sui regolamenti dell’attuale CTI è sostituito da disposizioni che disciplinano la compensazione dei costi indiretti di ricerca (overhead)21. Queste modifiche rendono superfluo
19 FF 2006 7545 segg.
20 LFC, RS 611.0
21 La regolamentazione sulla compensazione dei costi indiretti di ricerca prevista all’articolo 24 in occasione della revisione totale della LPRI non è ancora in vigore al momento della messa in consultazione del presente avamprogetto di legge. Attualmente rimangono applicabili le disposizioni precedenti alla revisione totale, in base alle quali la CTI può accordare sussidi overhead. Queste disposizioni restano in vigore fino alla fine del 2016. \ COO.2101.103.4.708284 14/27