Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 27 pagine

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Il Consiglio dell’innovazione è l’organo scientifico che prende le decisioni di promozione dell’innovazione di Innosuisse (cpv. 1). I membri del Consiglio dell’innovazione esercitano la loro attività secondo il sistema di milizia. Con una composizione di al massimo 25 membri, esso conta meno della metà dei membri dell’attuale CTI (cpv. 2). Il numero di consiglieri previsto deve permettergli di lavorare in team con gli esperti di cui può avvalersi in base al capoverso 9, anch’essi impiegati secondo il sistema di milizia. Si intende così garantire uno svolgimento efficace e competente dei compiti. In quanto organo, il Consiglio dell’innovazione sottostà in linea di principio alle stesse disposizioni sulla rappresentanza equilibrata delle lingue e dei sessi già previste per la composizione del consiglio d’amministrazione. Nominando i membri del Consiglio dell’innovazione, il consiglio d’amministrazione deve fare il possibile per raggiungere una tale composizione. Al momento della nomina dei membri del Consiglio dell’innovazione e degli esperti di cui al capoverso 9 si provvederà a garantire il coordinamento con le attività della Confederazione in materia d’innovazione e il trasferimento di sapere. Come già stabilito per il consiglio d’amministrazione, i candidati alla nomina nel Consiglio dell’innovazione devono indicare le loro relazioni d’interesse (cpv. 3).

La possibilità di rinnovare il mandato non conferisce alcun diritto ad essere rieletti (cpv. 4). Il consiglio d’amministrazione può prevedere nel regolamento di organizzazione una suddivisione del Consiglio dell’innovazione in settori di promozione dotati di competenze decisionali, per analogia con le disposizioni della LPRI per l’attuale CTI.

Il capoverso 5 prevede un obbligo di diligenza per i membri del Consiglio dell’innovazione. Quest’ultimo deve costantemente sorvegliare e valutare le relazioni d’interesse dei suoi membri (cpv. 6). Se una relazione d’interesse è incompatibile con il mandato e ciò nonostante il membro persiste nel mantenerla, il Consiglio dell’innovazione deve chiedere al consiglio d’amministrazione di revocare il membro in questione. Le relazioni d’interesse esistenti sono commentate nel rapporto di gestione annuale presentato al Consiglio federale.

I membri del Consiglio dell’innovazione sono tenuti al segreto d’ufficio (cpv. 7). Al pari dei membri del consiglio d’amministrazione, non possono testimoniare nell’ambito di una procedura giudiziaria su fatti osservati nell’esercizio delle proprie funzioni senza prima avere ottenuto l’autorizzazione di Innosuisse. Il regolamento di organizzazione disciplinerà la possibilità di svincolare i membri dal segreto d’ufficio.

Come il consiglio d’amministrazione, anche il Consiglio dell’innovazione è un organo e i suoi membri devono tutelare in buona fede gli interessi di Innosuisse (cpv. 5).

Il Consiglio dell’innovazione decide in merito a tutte le domande di promozione, ma non in merito alla promozione di provvedimenti di informazione sui programmi e di provvedimenti di sostegno per la presentazione di domande, che è di competenza della direzione (cpv. 8 lett. a). Secondo la lettera b il Consiglio dell’innovazione prende le decisioni concernenti le prestazioni commerciali di Innosuisse. Al fine di garantire un impiego ottimale dei fondi di promozione il Consiglio dell’innovazione segue l’esecuzione delle attività previste alla lettera a (cpv. 8 lett. c). La lettera d rinvia a una disposizione da introdurre con il presente progetto che prevede alcune precisazioni per quanto riguarda i provvedimenti di sostegno di cui all’articolo 21 LPRI (cfr. commento a questo articolo qui di seguito). Le proposte concernenti la strategia e gli strumenti di promozione (lett. e) fungono da basi per l’emanazione dell’ordinanza sui sussidi. La norma di delega formulata alla lettera g conferisce al Consiglio dell’innovazione la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione relative ai costi computabili per il calcolo dei sussidi per ogni strumento di promozione nonché alle esigenze concernenti la presentazione delle domande. Questa competenza consente di snellire l’ordinanza sui sussidi da varie disposizioni di dettaglio. Le disposizioni rilevanti per i sussidi devono essere stabilite nell’ordinanza sui sussidi.

Il Consiglio dell’innovazione può avvalersi del sostegno degli esperti nominati dal consiglio d’amministrazione. Prima di essere nominati gli esperti devono indicare le loro relazioni d’interesse. Il Consiglio dell’innovazione li ingaggia per valutare le domande di promozione e per seguire i progetti promossi

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