Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 27 pagine

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Innosuisse decide in merito all’impiego delle riserve. Le riserve che sono state costituite mediante sussidi continuano ad essere destinate all’attività di promozione di Innosuisse. Le liberalità di terzi dovranno poter essere assegnate alle riserve indipendentemente dal limite massimo stabilito al capoverso 2.

Art. 18 Tesoreria

Innosuisse è annessa alla tesoreria centrale della Confederazione per la gestione delle sue liquidità. Conformemente all’articolo 60 capoverso 1 LFC, l’AFF gestisce la tesoreria centrale della Confederazione. Per garantire la solvibilità di Innosuisse, la Confederazione può ricorrere alla raccolta di fondi.

Art. 19 Imposte

Questa disposizione corrisponde alle norme vigenti per gli istituti.

Art. 20 Immobili

La Confederazione concede in locazione a Innosuisse gli immobili necessari. Innosuisse ha però anche la possibilità di affittare immobili che non appartengono alla Confederazione o di farsi cedere un diritto di usufrutto da terzi. Un usufrutto può comportare spese ridotte, o essere gratuito, in particolare nel caso di un legato.

Sezione 6 Ordinanza sui sussidi; rimborso in caso di sfruttamento commerciale e parteci-

pazione agli utili

Art. 21 Ordinanza sui sussidi

Questo articolo indica i contenuti principali dell’ordinanza sui sussidi che deve essere emanata dal consiglio d’amministrazione. In base all’articolo 6 capoverso 8 lettera e questa ordinanza sottostà all’approvazione del Consiglio federale.

Nell’ordinanza sui sussidi Innosuisse definisce anche una procedura semplice per la selezione di coach e mentori dell’innovazione qualificati, ora prevista all’articolo 21 capoverso 1 LPRI (lett. c). La lettera f delega a Innosuisse il disciplinamento dei diritti immateriali. La regolamentazione prevista dall’ordinanza sui sussidi sostituirà le disposizioni speciali per la CTI oggi stabilite all’articolo 41 dell’ordinanza del 29 novembre 201335 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI).

Art. 22 Rimborso in caso di sfruttamento commerciale e partecipazione agli utili

Questa disposizione si basa sull’articolo 39 della LPRI, secondo cui le istituzioni di promozione della ricerca, fra anche il FNS, hanno la possibilità di esigere il rimborso dei mezzi che hanno accordato e un’adeguata partecipazione agli utili se i risultati della ricerca sono sfruttati commercialmente.

Sezione 7 Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 23 Obiettivi strategici

Il Consiglio federale gestisce Innosuisse mediante obiettivi strategici, fissati per periodi di quattro anni. Con questi obiettivi il Consiglio federale impartisce a Innosuisse direttive relative al suo funzionamento e ai suoi compiti in base alle disposizioni concernenti l’obiettivo e i compiti. Il consiglio d’amministrazione è consultato in via preliminare. Dopo che sono stati stabiliti, gli obiettivi strategici sono pubblicati nel Foglio federale.

Art. 24 Vigilanza

35 RS 420.11 \ COO.2101.103.4.708284 21/27