Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 27 pagine
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(cpv. 9). Questo pool di esperti offre a Innosuisse la possibilità di ricorrere in modo flessibile alle competenze indispensabili nel settore d’attività del Consiglio dell’innovazione. La regolamentazione sugli onorari del Consiglio dell’innovazione e sull’indennizzo del pool di esperti è precisata nel commento all’articolo 6. Al pari dei membri del consiglio d’amministrazione, i membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti devono essere assicurati presso una cassa di previdenza professionale se soddisfano le condizioni della LPP. Il capoverso 9 rinvia alle norme applicabili ai membri del Consiglio dell’innovazione per quanto riguarda l’obbligo degli esperti di comunicare eventuali cambiamenti sopravvenuti nelle loro relazioni d’interesse nonché il segreto d’ufficio.
Le altre disposizioni organizzative sono definite nel regolamento di organizzazione, in particolare il rapporto contrattuale di mandato tra gli esperti e l’Agenzia.
Art. 9 Ufficio di revisione
Innosuisse tiene una propria contabilità. Deve quindi essere previsto un ufficio di revisione. Il rimando al diritto della società anonima è di natura dinamica (cpv. 2). Contrariamente a quanto prevede il diritto della società anonima, gli istituti di diritto pubblico devono far rivedere non soltanto il loro conto annuale, ma anche una parte della loro relazione annuale. L’ufficio di revisione deve verificare la relazione annuale e presentare un rapporto per quanto riguarda i tre aspetti seguenti: eventuali incoerenze rispetto al conto annuale, introduzione di un sistema adeguato di gestione dei rischi ed eventuali incoerenze con il rapporto sul personale. La legge affida quindi all’ufficio di revisione un compito supplementare.
Sezione 4 Personale
Art. 10 Condizioni di assunzione
In base al rapporto supplementare del Consiglio federale concernente il rapporto sul governo d’impresa, occorre prevedere uno statuto del personale retto dal diritto pubblico nel quadro della legge del 24 marzo 200029 sul personale federale (LPers) per le unità rese autonome che forniscono prestazioni a carattere monopolistico. L’Agenzia rientra dunque in questa categoria e pertanto si applicano la LPers e l’ordinanza quadro del 20 dicembre 200030 relativa alla legge sul personale federale. Secondo l’articolo 37 capoverso 3bis LPers le unità amministrative alle quali il Consiglio federale ha delegato le competenze del datore di lavoro secondo l’articolo 3 capoverso 2 della stessa legge emanano proprie disposizioni d’esecuzione. Queste ultime sottostanno all’approvazione del Consiglio federale affinché esso possa svolgere il suo ruolo di autorità di controllo. La procedura di approvazione include la verifica della compatibilità con la LPers. Nonostante la competenza conferita a Innosuisse dall’articolo 37 capoverso 3bis LPers, saranno applicabili al personale di Innosuisse anche tutti gli altri atti d’esecuzione relativi alla LPers, in particolare l’ordinanza del 3 luglio 200131 sul personale federale (OPers), l’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200132 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers) e l’ordinanza del 26 ottobre 201133 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers). Il consiglio d’amministrazione dispone solo nella misura strettamente necessaria della competenza di emanare disposizioni d’esecuzione in un’ordinanza sul personale. Quest’ultima dovrà disciplinare in particolare le competenze in materia di diritto del personale. Lo statuto di datore di lavoro conferito all’Agenzia al capoverso 3 include tutti i diritti e gli obblighi del datore di lavoro stabiliti dalla LPers e concretizzati nell’ordinanza quadro LPers.
Art. 11 Cassa pensioni
29 RS 172.220.1
30 RS 172.220.11
31 RS 172.220.111.3
32 RS 172.220.111.31
33 RS 172.220.111.4
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