Progetto
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine
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Scuola universitaria
d. nel settore delle scuole universitarie professionali il ciclo di formazione estero e la formazione precedente comprendono qualifiche pratiche o può essere dimostrata un’esperienza professionale nel settore.
2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono tutte soddisfatte, la SEFRI o terzi adottano, se necessario in collaborazione con esperti, provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo estero e il titolo svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di esame di idoneità o di ciclo di formazione di adeguamento. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso.
3 Se le condizioni per i diplomi delle scuole universitarie professionali di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la SEFRI o terzi possono equiparare il titolo estero con un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20026 sulla formazione professionale (LFPr) anche se l’esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato.
4 I costi dei provvedimenti di compensazione sono addebitati ai candidati.
Art. 58 Riconoscimento delle qualifiche professionali croate
(art. 70 LPSU)
1 Le qualifiche professionali croate conseguite da cittadini dell’UE/AELS che consentono di esercitare una professione regolamentata in Svizzera sono riconosciute in applicazione della direttiva 2005/36/CE7 nella versione in vigore secondo l’allegato III sezione A numero 1 dell’Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.
2 Per quanto riguarda il sistema settoriale di riconoscimento delle qualifiche professionali di ostetriche, infermieri responsabili dell’assistenza generale e architetti, sono applicabili le disposizioni pertinenti dell’allegato III numero 1 del trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’UE9 e della direttiva 2013/25/UE10.
6 RS 412.10
7Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali.
8 RS 0.142.112.681
9 Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di Croazia relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, versione GU L 112 del 24.4.2012, p. 10.
10 Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia, versione GU L 158 del 10.6.2013, p. 368.