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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine

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Scuola universitaria

Sezione 3: Calcolo e versamento dei sussidi

Art. 16 Dati determinanti ai fini del calcolo

1 I sussidi di base di cui all’articolo 7 della presente ordinanza versati per l’insegnamento e la ricerca sono calcolati in base ai valori medi degli ultimi due anni.

2 Le scuole universitarie, gli altri istituti accademici, l’Ufficio federale di statistica (UST), il FNS e la CTI inviano alla SEFRI i dati necessari per il calcolo dei sussidi di base.

3 La SEFRI disciplina con le istituzioni di cui al capoverso 2 i dettagli e le scadenze dell’invio dei dati.

Art. 17 Calcolo e versamento dei sussidi di base

1 La SEFRI calcola i sussidi di base in funzione dei dati di cui all’articolo 16 e inoltra la richiesta al DEFR.

2 Il DEFR stabilisce i sussidi di base tramite decisione.

3 I sussidi di base vengono versati in tre rate:

a. il 40 per cento all’inizio dell’anno, calcolato secondo i sussidi di base dell’anno precedente;

b. il 40 per cento a metà dell’anno, calcolato secondo i sussidi di base dell’anno precedente;

c. l’importo residuo dopo il passaggio in giudicato della decisione sulla ripartizione dei sussidi di base, calcolato secondo i sussidi di base dell’anno in corso.

Capitolo quarto: Sussidi per gli investimenti edili

Sezione 1: Diritto ai sussidi

Art. 18 Principio

(art. 54 cpv. 1 e 55 cpv. 1 LPSU)

I sussidi per gli investimenti edili vengono concessi nell’ambito dei crediti stanziati per progetti di costruzione unitari e chiaramente delimitati nel tempo e nello spazio.

Art. 19 Definizioni

1 Sono considerati investimenti edili le spese per l’acquisto, la costruzione o la trasformazione di edifici, compreso l’arredamento, destinate in particolare ai seguenti settori:

a. all’insegnamento;

b. alla ricerca;