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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
c. all’amministrazione delle scuole universitarie, purché gli edifici siano destinati direttamente ai compiti amministrativi dei servizi generali di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico;
d. alla comunicazione diretta con il pubblico e al trasferimento del sapere oppure al soggiorno, al vitto, alla vita sociale o alle attività sportive e sociali dei membri delle scuole universitarie.
2 Per trasformazioni si intendono gli interventi determinanti nella sostanza di un edificio.
Art. 20 Spese proprie
(art. 54 LPSU)
1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi solo se gli enti responsabili della scuola universitaria, la scuola universitaria stessa o altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi partecipano al progetto con un contributo proprio (spese proprie).
2 Le prestazioni di terzi valgono come spese proprie se sono riportate nel bilancio dell’ente responsabile della scuola universitaria, della scuola universitaria stessa o dell’altro istituto accademico avente diritto ai sussidi.
3 Sono deducibili dalle spese proprie:
a. altri contributi federali;
b. i contributi di istituzioni finanziate dalla Confederazione;
c. gli introiti regolari netti o i redditi commerciali, da capitalizzare, provenienti dall’investimento realizzato.
Art. 21 Cliniche universitarie
(art. 54 cpv. 1 LPSU)
1 Per cliniche universitarie, che ai sensi dell’articolo 54 capoverso 3 LPSU non hanno diritto ai sussidi, si intendono le cliniche di medicina umana.
2 I laboratori degli istituti preclinici e degli istituti non direttamente integrati nell’esercizio di un ospedale universitario, nonché le aule e i locali utilizzati esclusivamente per l’insegnamento e la ricerca non sono considerati parti di cliniche universitarie e quindi hanno diritto ai sussidi.
Art. 22 Sussidi per trasformazioni
Possono essere concessi sussidi per le trasformazioni se la destinazione d’uso dell’edificio cambia o lo standard di costruzione risulta migliorato.
Art. 23 Spese che non danno diritto ai sussidi
Non danno diritto ai sussidi:
a. le spese per le cooperazioni pubblico-private con la partecipazione di un partner commerciale;