Progetto

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 22Fedlex · Progetto

Scuola universitaria

Art. 61 Diritto di avvalersi del titolo di una scuola universitaria professionale

conseguito secondo il diritto anteriore

1 Chi ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto anteriore ai sensi del capoverso 3 in tecnica e tecnologia dell’informazione, architettura, edilizia e progettazione, chimica e scienze della vita, agricoltura ed economia forestale, economia e servizi, design, nonché sanità può avvalersi di uno dei seguenti titoli protetti:

a. ingegnere SUP;

b. architetto SUP;

c. chimica SUP / chimico SUP;

d. economista aziendale SUP;

e. specialista SUP in informazione e documentazione;

f. informatica di gestione SUP / informatico di gestione SUP;

g. giurista d’impresa SUP;

h. designer SUP;

i. conservatrice-restauratrice SUP / conservatore-restauratore SUP;

j. infermiera diplomata SUP / infermiere diplomato SUP;

k. esperta in salute e cure infermieristiche SUP / esperto in salute e cure infermieristiche SUP;

l. levatrice diplomata SUP / ostetrico diplomato SUP;

m. fisioterapista diplomata SUP / fisioterapista diplomato SUP;

n. ergoterapista diplomata SUP / ergoterapista diplomato SUP;

o. dietista diplomata SUP / dietista diplomato SUP;

p. specialista in radiologia medico-tecnica diplomata SUP / specialista in radiologia medico-tecnica diplomato SUP.

2 Chi ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto anteriore ai sensi del capoverso 3 in lavoro sociale, musica, teatro e altre arti, psicologia applicata nonché linguistica applicata può avvalersi del rispettivo titolo protetto in virtù della decisione del 25 ottobre 200111 del Consiglio delle scuole universitarie professionali (allegata al regolamento della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione [CDPE] del 10 giugno 1999 concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali).

3 Per diplomi di scuola universitaria professionale conseguiti secondo il diritto anteriore ai sensi del presente articolo si intendono i diplomi conseguiti secondo il diritto vigente nel caso specifico:

a. prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 settembre 200512 dell’ordinanza sulle scuole universitarie professionali; o

11 www.sefri.admin.ch > Temi > Scuole universitarie > Scuole universitarie professionali > Studi > Cicli di studio bachelor

12 RU 2005 4645