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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
c. il 10 per cento proporzionalmente al numero dei loro diplomi di bachelor. Per il settore «Musica» proporzionalmente al numero dei diplomi di master.
3 Per il resto si applica l’articolo 8 capoverso 3.
Art. 10 Ripartizione dei sussidi versati per la ricerca nelle università
1 Determinanti per la ripartizione dei sussidi versati per la ricerca nelle università sono i fondi che le università ricevono dal Fondo nazionale svizzero (FNS), nell’ambito di progetti dell’UE, dalla Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) e da terzi, privati o pubblici.
Variante 1
2 Il 30 per cento destinato alla ricerca secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera b è ripartito tra le università come segue:
a. il 22 per cento proporzionalmente ai fondi dei progetti del FNS e dell’UE;
b. l’otto per cento proporzionalmente ai fondi dei progetti della CTI e ad altri fondi privati e pubblici.
3Il 22 per cento concesso alle università in base all’acquisizione di fondi del FNS e nell’ambito di progetti dell’UE è ripartito come segue:
a. per l’undici per cento secondo i fondi per la ricerca: la somma dei fondi per progetti di un’università viene divisa per il totale dei fondi per progetti di tutte le università; l’importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati;
b. per il 5,5 per cento secondo i mesi/progetto: la somma dei mesi/progetto di un’università viene divisa per il totale dei mesi/progetto di tutte le università; l’importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati; determinante è la durata contrattuale di ogni progetto;
c. per il 5,5 per cento secondo l’attività di ricerca: tutti i progetti di un’università sono convertiti in mesi/progetto per membro del personale scientifico (equivalenti in tempo pieno), l’importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati; determinante è la durata contrattuale di ogni progetto.
Variante 2
2 Il 20 per cento destinato alla ricerca secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera b è ripartito tra le università come segue:
a. il 15 per cento proporzionalmente ai fondi dei progetti del FNS e dell’UE;
b. il 7,5 per cento proporzionalmente ai fondi dei progetti della CTI e ad altri fondi privati e pubblici.
3 Il 15 per cento concesso alle università in base all’acquisizione di fondi del FNS e nell’ambito di progetti dell’UE è ripartito come segue:
a. per il 7,5 per cento secondo i fondi per la ricerca: la somma dei fondi per progetti di un’università viene divisa per il totale dei fondi per progetti di tutte