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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine
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Scuola universitaria
3 In caso di assegnazione dei sussidi in base al conteggio finale, la SEFRI verifica il conteggio finale.
Art. 39 Scadenza e versamento dei sussidi per gli investimenti edili
1 Per quanto la decisione di assegnazione non disponga altrimenti, il versamento viene effettuato entro 12 mesi a decorrere dal giorno in cui l’avente diritto ha presentato alla SEFRI una domanda di pagamento finale corredata dei documenti completi.
2 I sussidi vengono versati ai richiedenti.
Capitolo 5: Sussidi per le spese locative
Sezione 1: Diritto ai sussidi
Art. 40 Principio e definizioni
(art. 54 cpv. 1 e 55 cpv. 2 LPSU)
1 I sussidi per le spese locative vengono concessi nell’ambito dei crediti stanziati per l’affitto netto annuo escluse le spese accessorie di ogni volume delimitato a sé stante.
2 Per spese locative si intendono le spese per l’affitto qualora gli edifici siano destinati ai settori di cui all’articolo 19 capoverso 1.
Art. 41 Spese che danno diritto ai sussidi
(art. 54 LPSU)
1 Hanno diritto ai sussidi gli affitti netti:
a. che comportano spese annuali ricorrenti di almeno 300 000 franchi;
b. il cui utilizzo è stato stabilito per almeno cinque anni.
2 Le spese locative per i singoli edifici non possono essere cumulate.
Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi
Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a. gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b. l’utilizzo per formazioni continue;
c. l’utilizzo per servizi a terzi.
Art. 43 Inizio del diritto al sussidio
1 Il diritto al sussidio inizia:
a. se il rapporto di locazione esiste già al momento della presentazione della domanda, dalla presentazione in forma completa;