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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine

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Scuola universitaria

b. tutti i progetti per i quali possono sorgere problemi di coordinamento a livello nazionale o regionale.

Art. 32 Assegnazione dei sussidi

(art. 58 LPSU)

1 La SEFRI assegna i sussidi per gli investimenti edili tramite una decisione di assegnazione.

2 La decisione di assegnazione contempla:

a. il progetto d’investimento;

b. il totale delle spese che danno diritto ai sussidi, con l’indicazione del metodo di calcolo e, se possibile, del calcolo stesso;

c. l’aliquota di sussidio applicabile;

d. l’importo assegnato;

e. le condizioni per il versamento del sussidio;

f. eventuali condizioni e oneri.

3 La decisione di assegnazione del sussidio interviene dopo che l’avente diritto ha deciso in via definitiva di realizzare il progetto e di norma prima dell’inizio dei lavori di costruzione.

Art. 33 Inizio dei lavori di costruzione

1 Il richiedente può iniziare i lavori soltanto se il sussidio per gli investimenti edili gli è stato assegnato con decisione definitiva oppure se la SEFRI l’ha autorizzato.

2 La SEFRI può rilasciare l’autorizzazione per iniziare i lavori se il richiedente dovesse subire un pregiudizio importante dovendo attendere il risultato dell’esame della sua domanda. L’autorizzazione non dà diritto a sussidi.

3 Se il richiedente inizia a costruire senza che sia stata presa una decisione di assegnazione dei sussidi o sia stata rilasciata un’autorizzazione, non gli sarà concesso alcun sussidio.

4 Per le costruzioni nuove l’inizio dei lavori corrisponde alla posa dei primi materiali, mentre i lavori di trasformazione iniziano con la demolizione o l’adattamento delle parti architettoniche esistenti.

Art. 34 Destinazione, durata dell’utilizzo e alienazione

1 La durata della destinazione dei beni per i quali i sussidi sono versati è fissata come segue:

a. costruzioni provvisorie volte a garantire la gestione della scuola universitaria in situazioni eccezionali, dieci anni;

b. altre costruzioni, 25 anni.

2 Le parti portanti dell’edificio vanno utilizzate per almeno 50 anni.