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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
3 In caso di alienazione di un edificio la SEFRI deve essere informata immediatamente per iscritto.
4 Se la destinazione o la durata dell’utilizzo non sono rispettate o se l’edificio viene alienato prima del termine, i sussidi per gli investimenti edili vengono adeguati in proporzione e ritirati.
Sezione 4: Pagamenti
Art. 35 Principio
1 In caso di assegnazione dei sussidi basata sul metodo dei forfait per unità di superficie, i sussidi per gli investimenti edili vengono versati sulla scorta del controllo dell’esecuzione dei lavori e dell’utilizzo dei locali.
2 Per tutte le altre decisioni di assegnazione dei sussidi, il pagamento avviene in base all’indicizzazione del preventivo corretto o all’esame del conteggio finale.
Art. 36 Pagamenti parziali
1 Nel caso di lavori di durata superiore a un anno la SEFRI versa, su domanda e nei limiti del credito a preventivo disponibile, sussidi fino a concorrenza dell’80 per cento dell’importo assegnato in base all’avanzamento dei lavori.
2 Se la decisione di assegnazione dei sussidi concerne un progetto di costruzione eseguito in più tappe o composto da più edifici distinti, gli importi parziali possono essere versati definitivamente per le singole tappe o per i singoli edifici dopo l’esecuzione dei controlli.
Art. 37 Pagamenti finali in caso di forfait per unità di superficie
1 Il richiedente chiede alla SEFRI il pagamento finale notificando la messa in esercizio del nuovo edificio o dell’edificio trasformato. Alla domanda vanno allegati i documenti necessari ai fini del controllo. Per messa in esercizio si intende il momento a partire dal quale il nuovo edificio o l’edificio trasformato è utilizzato completamente per i fini indicati nella domanda.
2 La SEFRI verifica se il nuovo edificio o l’edificio trasformato corrisponde al progetto e a eventuali modifiche progettuali approvate e se è utilizzato ai fini indicati nella domanda. Se queste condizioni sono soddisfatte l’importo assegnato viene adeguato al rincaro.
Art. 38 Pagamenti finali in base al preventivo o al conteggio finale
1 Il richiedente chiede alla SEFRI il pagamento finale presentando il conteggio finale e i piani di revisione o la conferma della conformità dell’esecuzione.
2 In caso di assegnazione dei sussidi in base al preventivo, l’importo assegnato viene indicizzato.