Progetto

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine

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Scuola universitaria

Art. 48 Invio del conteggio delle spese locative e pagamento

1 Il richiedente invia alla SEFRI il conteggio delle spese locative entro la fine di giugno dell’anno in corso.

2 Indica separatamente eventuali modifiche rispetto all’anno precedente.

3 Il pagamento a favore del richiedente viene effettuato una volta all’anno se il termine fissato al capoverso 1 è rispettato.

Capitolo 6: Sussidi vincolati a progetti

Art. 49 Prestazione propria

(art. 59 cpv. 3 LPSU)

1 Di norma la Confederazione versa i sussidi vincolati a progetti solo se i Cantoni, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che partecipano a un progetto forniscono una prestazione propria pari ad almeno il 50 per cento dei costi.

2 Se uno dei partecipanti al progetto assume una parte essenziale dei compiti di coordinamento, di sviluppo o amministrativi che vanno a beneficio di altri partecipanti, la SEFRI può ridurre la partecipazione propria per questo partecipante in base alla prestazione fornita.

3 Le prestazioni proprie possono essere fornite sotto forma di prestazioni in denaro o in natura. Almeno la metà della prestazione propria deve essere fornita in denaro.

4 Per prestazione in denaro si intende il finanziamento dei costi di progetto di cui all’articolo 50.

5 Possono essere computate come prestazioni in natura le spese per il personale, gli apparecchi e gli impianti, i mezzi d’esercizio, i costi dei locali appositamente presi in affitto nonché i fondi di terzi nella misura in cui possono essere chiaramente attribuiti al progetto e comprovati.

6 La SEFRI decide in merito alla prestazione propria da fornire.

Art. 50 Costi di progetto

(art. 60 cpv. 1 LPSU)

1 I costi di progetto sono i costi supplementari rispetto alle spese correnti a carico dei partecipanti che si generano tramite la partecipazione al progetto.

2 Questi costi comprendono:

a. i costi per il personale, incluse le prestazioni sociali incluse;

b. i costi per il materiale come apparecchi e impianti, mezzi d’esercizio, costi dei locali presi in affitto, spese di riunione e di viaggio.

Art. 51 Convenzione sulle prestazioni

(art. 61 cpv. 2 LPSU)

1 Il DEFR stipula con i partecipanti al progetto una convenzione sulle prestazioni.