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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine

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Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

1 Al richiedente viene rilasciata l'autorizzazione a portare il rispettivo titolo di una scuola universitaria professionale in virtù dell’art. 61 O-LPSU.

4 L’ordinanza del DEFR del 2 settembre 200523 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali è modificata come segue:

Ingresso

visto l’articolo 73 capoverso 4 della legge federale del 30 settembre 201124 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; visto l’articolo 55 dell’ordinanza del … 201625 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 66 Diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accade-

mici già esistenti

(art. 75 cpv. 2 LPSU)

L’art. 75 cpv. 2 LPSU è applicabile anche se la scuola universitaria o l’altro istituto accademico è accreditato istituzionalmente in una forma organizzativa differente.

Art. 67 Calcolo dei sussidi di coesione

(art. 74 LPSU)

1 Alle scuole universitarie che tra il 2017 e il 2019 hanno subito una perdita superiore al cinque per cento rispetto all’anno di riferimento per quanto concerne i sussidi di base possono essere concessi sussidi di coesione entro la fine del 2024.

2 Il valore di riferimento corrisponde alla media degli anni di sussidio 2015 e 2016.

3 I sussidi di coesione vengono concessi in maniera proporzionale alle perdite subite.

4 La SEFRI stabilisce i sussidi annui da versare alle scuole universitarie. Tali sussidi vengono determinati in base alle perdite di sussidi di ciascuna scuola universitaria.

5 I sussidi di coesione corrispondono alle seguenti percentuali dei fondi disponibili per i sussidi di base:

a. 2017, massimo nove per cento;

b. 2018, massimo otto per cento;

c. 2019, massimo 7 per cento;

d. 2020, massimo sei per cento;

e. 2021, massimo cinque per cento;

23 RS 414.715

24RS 414.20

25 RS 414.201