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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
1 Al richiedente viene rilasciata l'autorizzazione a portare il rispettivo titolo di una scuola universitaria professionale in virtù dell’art. 61 O-LPSU.
4 L’ordinanza del DEFR del 2 settembre 200523 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali è modificata come segue:
Ingresso
visto l’articolo 73 capoverso 4 della legge federale del 30 settembre 201124 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; visto l’articolo 55 dell’ordinanza del … 201625 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.
Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 66 Diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accade-
mici già esistenti
(art. 75 cpv. 2 LPSU)
L’art. 75 cpv. 2 LPSU è applicabile anche se la scuola universitaria o l’altro istituto accademico è accreditato istituzionalmente in una forma organizzativa differente.
Art. 67 Calcolo dei sussidi di coesione
(art. 74 LPSU)
1 Alle scuole universitarie che tra il 2017 e il 2019 hanno subito una perdita superiore al cinque per cento rispetto all’anno di riferimento per quanto concerne i sussidi di base possono essere concessi sussidi di coesione entro la fine del 2024.
2 Il valore di riferimento corrisponde alla media degli anni di sussidio 2015 e 2016.
3 I sussidi di coesione vengono concessi in maniera proporzionale alle perdite subite.
4 La SEFRI stabilisce i sussidi annui da versare alle scuole universitarie. Tali sussidi vengono determinati in base alle perdite di sussidi di ciascuna scuola universitaria.
5 I sussidi di coesione corrispondono alle seguenti percentuali dei fondi disponibili per i sussidi di base:
a. 2017, massimo nove per cento;
b. 2018, massimo otto per cento;
c. 2019, massimo 7 per cento;
d. 2020, massimo sei per cento;
e. 2021, massimo cinque per cento;
23 RS 414.715
24RS 414.20