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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine

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Scuola universitaria

Variante 1

2 Il 70 per cento destinato all’insegnamento secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera a è ripartito tra le università come segue:

a. il 50 per cento proporzionalmente al numero dei loro studenti;

b. il 10 per cento proporzionalmente al numero dei loro studenti stranieri;

c. il 10 per cento proporzionalmente al numero dei diplomi di master e di dottorato.

Variante 2

2 L’80 per cento destinato all’insegnamento secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera a è ripartito tra le università come segue:

a. il 60 per cento proporzionalmente al numero dei loro studenti;

b. il 10 per cento proporzionalmente al numero dei loro studenti stranieri;

c. il 10 per cento proporzionalmente al numero dei loro diplomi di master e di dottorato.

3 Gli studenti che coprono da sé più della metà delle tasse universitarie secondo i relativi costi di riferimento possono essere considerati nella misura in cui non coprono i costi di riferimento con le tasse universitarie.

Art. 9 Ripartizione dei sussidi versati per l’insegnamento nelle scuole uni-

versitarie professionali

1 Determinanti per la ripartizione dei sussidi versati per l’insegnamento nelle scuole universitarie professionali sono:

a. il numero di studenti rilevato sulla base della durata massima degli studi stabilita dall’Assemblea plenaria insieme alla ponderazione dei singoli settori di studio stabilita dall’Assemblea plenaria; e

b. il numero dei diplomi di bachelor. Per il settore «Musica» proporzionalmente al numero dei diplomi di master.

Variante 1

2 L’85 per cento destinato all’insegnamento secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettera a è ripartito tra le scuole universitarie professionali come segue:

a. il 70 per cento proporzionalmente al numero dei loro studenti;

b. il 5 per cento proporzionalmente al numero dei loro studenti stranieri;

c. il 10 per cento proporzionalmente al numero dei loro diplomi di bachelor. Per il settore «Musica» proporzionalmente al numero dei diplomi di master.

Variante 2

2 Il 90 per cento destinato all’insegnamento secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettera a è ripartito tra le scuole universitarie professionali come segue:

a. il 75 per cento proporzionalmente al numero dei loro studenti;

b. il 5 per cento proporzionalmente al numero dei loro studenti stranieri;