Progetto

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine

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Scuola universitaria

le università. L’importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati;

b. per il 3,75 per cento secondo i mesi/progetto: la somma dei mesi/progetto di un’università viene divisa per il totale dei mesi/progetto di tutte le università; l’importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati; determinante è la durata contrattuale di ogni progetto;

c. per il 3,75 per cento secondo l’attività di ricerca: tutti i progetti di un’università sono convertiti in mesi/progetto per membro del personale scientifico (equivalenti in tempo pieno); l’importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati; determinante è la durata contrattuale di ogni progetto.

4 La parte concessa alle università sulla base dell’acquisizione di fondi per progetti della CTI o di altri fondi di terzi privati e pubblici è calcolata sulla base della somma dei fondi per progetti della CTI e di altri terzi privati e pubblici di un’università. Questa somma viene divisa per il totale dei fondi per progetti della CTI e di altri terzi privati e pubblici di tutte le università. L’importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati.

Art. 11 Ripartizione dei sussidi versati per la ricerca nelle scuole universitarie

professionali

Variante 1

Il 15 per cento destinato alla ricerca secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettera b è ripartito tra le scuole universitarie professionali come segue:

a. per il 7,5 per cento secondo i fondi per la ricerca: sono determinanti i fondi che le scuole universitarie ricevono dal FNS, dalla CTI, nell’ambito di progetti dell’UE e da terzi, privati e pubblici; il sussidio è accordato alla scuola universitaria professionale in funzione della sua quota nell’ammontare totale dei fondi apportati da terzi;

b. per il 7,5 per cento secondo l’attività d’insegnamento, di ricerca applicata e di sviluppo. Il calcolo si riferisce soltanto alle persone la cui attività in questi campi equivale ad almeno il 50 per cento di un posto intero e che dedicano l’equivalente di almeno il 20 per cento di un posto intero all’insegnamento e almeno la stessa parte alla ricerca applicata e allo sviluppo.

Variante 2

Il 10 per cento destinato alla ricerca secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettera b è ripartito tra le scuole universitarie professionali come segue:

a. per il cinque per cento secondo i fondi per la ricerca: sono determinanti i fondi che le scuole universitarie ricevono dal FNS, dalla CTI, nell’ambito di progetti dell’UE e da altri terzi, privati e pubblici; il sussidio è accordato alla scuola universitaria professionale in funzione della sua quota nell’ammontare totale dei fondi apportati da terzi;

b. per il cinque per cento secondo l’attività d’insegnamento, di ricerca applicata e di sviluppo. Il calcolo si riferisce soltanto alle persone la cui attività in questi campi equivale ad almeno il 50 per cento di un posto intero e che dedicano