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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine
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Scuola universitaria
f. 2022, massimo quattro per cento;
g. 2023, massimo tre per cento
h. 2024, massimo due per cento.
6 I sussidi di coesione sono concessi al più tardi fino all’anno in cui le perdite rispetto all’anno di riferimento ammontano al cinque per cento o a un valore inferiore.
Art. 68 Vigilanza sulle scuole universitarie professionali private autorizzate
secondo il diritto anteriore
(art. 77 LPSU)
1 Fino all’accreditamento istituzionale secondo la LPSU, le scuole universitarie professionali private alle quali è stata rilasciata un’autorizzazione per la gestione di una scuola universitaria professionale in virtù della legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali26 restano soggette alla vigilanza del Consiglio federale.
2 La SEFRI esamina i rapporti annuali delle scuole universitarie professionali private richiesti dal Consiglio federale e ordina le misure necessarie per garantire un buon funzionamento degli studi.
3 In caso di mancato adempimento delle condizioni per l’autorizzazione il Consiglio federale può limitare, vincolare a oneri o revocare l’autorizzazione.
Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità
Art. 69
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 L’articolo 55 ha effetto sino al 31 dicembre 2019.
26 RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635