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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine
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Scuola universitaria
2 La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a. l’integrazione nel coordinamento della politica universitaria a livello nazionale deciso dal Consiglio delle scuole universitarie;
b. l’importanza a livello nazionale;
c. l’appropriatezza, il valore aggiunto e il vantaggio finanziario;
d. compiti e organizzazione;
e. le spese necessarie all’adempimento dei compiti e le prestazioni federali attese.
3 La SEFRI decide in merito ai sussidi in base ai crediti disponibili.
4 Sottopone preventivamente la domanda al Consiglio delle scuole universitarie per un parere.
Art. 54 Importo dei sussidi e convenzione sulle prestazioni
1 Il sussidio federale ammonta al massimo al 50 per cento dell’onere complessivo per gli investimenti e l’esercizio.
2 L’aliquota di sussidio del 50 per cento vale come valore medio per ciascun periodo ERI.
3 La SEFRI stipula una convenzione sulle prestazioni con l’ente responsabile dell’infrastruttura comune.
4 La convenzione sulle prestazioni contiene in particolare:
a. i compiti dell’infrastruttura comune;
b. una panoramica delle spese necessarie all’adempimento dei compiti;
c. il sussidio federale;
d. la partecipazione ai costi da parte dei Cantoni, delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;
e. indicazioni sul rendiconto annuale;
f. eventuali condizioni e oneri.
5 Prima della fine del periodo ERI la SEFRI effettua una valutazione in merito agli effetti dei sussidi federali.