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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine

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Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Sezione 3: Titoli delle scuole universitarie professionali conseguiti secondo il diritto anteriore

Art. 59 Riconoscimento federale dei diplomi delle scuole universitarie pro-

fessionali

1 La Confederazione riconosce i diplomi di bachelor, master o master di perfezionamento rilasciati dalle scuole universitarie professionali per corsi di studi:

a. iniziati prima dell’entrata in vigore della LPSU; e

b. conclusi entro sei anni dall’entrata in vigore della LPSU.

2 Nel caso dei diplomi di cui al capoverso 1, le scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli protetti:

a. «Bachelor of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell’indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BSc [nome della SUP]);

b. «Bachelor of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell’indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BA [nome della SUP]);

c. «Master of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell’indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: MSc [nome della SUP]);

d. «Master of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell’indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: MA [nome della SUP]);

e. «Master of Advanced Studies [nome della SUP] in [designazione dell’indirizzo]» (abbreviazione: MAS [nome della SUP]);

f. «Executive Master of Business Administration [nome della SUP]» (abbreviazione: EMBA [nome della SUP]).

Art. 60 Procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori in

scuole universitarie professionali e di ottenimento retroattivo di titoli (art. 78 cpv. 2 LPSU)

1 Il DEFR disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali.

2 Definisce i titoli delle scuole specializzate superiori di cui al capoverso 1 conferiti secondo il diritto anteriore. In particolare, definisce le condizioni e la procedura per l’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale.