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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine

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Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Capitolo 8: Disposizioni particolari per il settore delle scuole universitarie professionali

Sezione 1: Ammissione sperimentale a condizioni particolari agli studi delle scuole universitarie professionali

Art. 55

(art. 73 cpv. 2 lett. b LPSU)

1 Per far fronte alla carenza di personale qualificato nei campi della matematica, dell’informatica, delle scienze naturali e della tecnica (settore MINT), il DEFR può autorizzare in via sperimentale l’accesso a determinati cicli di studio delle scuole universitarie professionali con pratica integrata anche in assenza di un’esperienza lavorativa di un anno.

2 Tale sperimentazione è limitata nel tempo.

Sezione 2: Riconoscimento di titoli esteri per l’esercizio di una professione regolamentata

Art. 56 Entrata nel merito

(art. 70 LPSU)

La SEFRI o terzi confrontano su richiesta un titolo estero con un corrispondente diploma di una scuola universitaria svizzera se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall’autorità o dall’istituzione competente nello Stato d’origine;

b. il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l’esercizio della professione in Svizzera;

c. il diploma estero abilita all’esercizio della relativa professione nello Stato d’origine.

Art. 57 Riconoscimento

(art. 70 LPSU)

1 La SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell’esercizio di una professione regolamentata se esso, confrontato con il corrispondente diploma svizzero, soddisfa le seguenti condizioni:

a. il livello di formazione è uguale;

b. la durata della formazione è uguale;

c. i contenuti della formazione sono paragonabili;