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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
2 Oltre agli oggetti definiti all’articolo 61 capoverso 2 LPSU, la convenzione sulle prestazioni stabilisce in particolare:
a. il progetto;
b. il totale delle spese che danno diritto ai sussidi;
c. la prestazione propria;
d. l’importo assegnato;
e. la ripartizione prevista dell’importo assegnato tra i partecipanti al progetto e tra le categorie di costi di cui all’articolo 50;
f. le condizioni per il versamento del sussidio;
g. la data in cui il sussidio deve essere versato;
h. la durata del progetto e il periodo durante il quale il sussidio viene versato;
i. eventuali condizioni e oneri.
3 La SEFRI è responsabile della gestione del credito, dei pagamenti, della revisione e del controlling.
4 Dopo la conclusione di un progetto o di un periodo di sussidio la SEFRI effettua una valutazione finale dell’efficacia dei fondi federali impiegati. I rapporti di valutazione vengono pubblicati.
Capitolo 7: Sussidi per infrastrutture comuni
Art. 52 Principio
(art. 47 cpv. 3 LPSU)
Le infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici possono ricevere sussidi se:
a. adempiono compiti di importanza nazionale a favore della maggioranza delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;
b. i loro compiti non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici;
c. i loro compiti a favore delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici comportano un vantaggio finanziario e qualitativo per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici;
d. vengono gestite e sostenute almeno al 50 per cento dai Cantoni, dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici.
Art. 53 Procedura di presentazione della domanda e decisione
(art. 47 cpv. 3 LPSU)
1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie presenta la domanda alla SEFRI a nome delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.