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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine

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Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

2 Se le condizioni di cui all’articolo 45 capoverso 1 o capoverso 2 LPSU non sono più soddisfatte, il DEFR chiede al Consiglio federale di revocare il riconoscimento del diritto ai sussidi.

Capitolo terzo: Sussidi di base

Sezione 1: Ripartizione dei sussidi alle scuole universitarie

Art. 7 Ripartizione degli importi globali annui

(art. 51 LPSU)

1 I sussidi fissi a istituti accademici di cui all’articolo 53 LPSU e i sussidi di coesione previsti all’articolo 74 LPSU vengono dedotti dagli importi globali annui per le università cantonali e per le scuole universitarie professionali.

Variante 1

2 Il resto dell’importo globale per le università è ripartito come segue:

a. il 70 per cento per le prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento;

b. il 30 per cento per le prestazioni fornite nell’ambito della ricerca.

3 Il resto dell’importo globale per le scuole universitarie professionali è ripartito come segue:

a. l’85 per cento per le prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento;

b. il 15 per cento per le prestazioni fornite nell’ambito della ricerca.

Variante 2

2 Il resto dell’importo globale per le università è ripartito come segue:

a. l’80 per cento per le prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento;

b. il 20 per cento per le prestazioni fornite nell’ambito della ricerca.

3 Il resto dell’importo globale per le scuole universitarie professionali è ripartito come segue:

a. il 90 per cento per le prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento;

b. il dieci per cento per le prestazioni fornite nell’ambito della ricerca.

Art. 8 Ripartizione dei sussidi versati per l’insegnamento nelle università

1 Determinanti per la ripartizione dei sussidi versati per l’insegnamento nelle università sono:

a. il numero di studenti rilevato sulla base della durata massima degli studi stabilita dall’Assemblea plenaria insieme alla ponderazione dei singoli settori di studio stabilita dall’Assemblea plenaria; e

b. il numero dei diplomi di master e di dottorato.